Data spedizione bando alla G.U.C.E.: 20-02-2026 16:44:35
SCADUTO
Data pubblicazione: 23-02-2026
Data scadenza: 09-03-2026 12:00

 

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BANDO DI GARA 3218 del 23.02.2026 - LOTTO 1 - FINANZA DI PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ DELL’ATER DI VERONA, COMPRENSIVI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED EDILIZIA NONCHÉ MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI IVI INCLUSA LA CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 193 DEL D.LGS. 36/2023, FATTO SALVO IL COMMA 12 RELATIVAMENTE AL DIRITTO DI PRELAZIONE IN ACCOGLIMENTO DELLE SENTENZA NELLA CAUSA C-810/24 DEL 05/02/2026 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA

Gara telematica sulla piattaforma https://aterverona-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti

 

Struttura/RUP: AREA TECNICA - R.U.P. ING. FRANCO FALCIERI recapito 045- 8062466 e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
NUTS: ITH31
CIG: BA858A290F
CUI: L00223640236202600011
CPV: Principale: 45454000-4 (lavori di ristrutturazione) – 71200000-0 (servizi architettonici e servizi affini) - CPV secondario 71314000-2 (Servizi energetici e affini)
Allegati:

 

Quesiti e risposte:

QUESITO 1
Con riferimento al Disciplinare di gara, ed in particolare al Capitolo 17 - Offerta Economica, si chiede un chiarimento in merito al documento richiesto al punto C. "Computo estimativo dell'opera".
Si richiede di confermare se tale computo estimativo debba essere:
- elaborato e riferito esclusivamente alle opere proposte quali interventi migliorativi, così come descritti all'interno dell'Offerta Tecnica; oppure
- redatto in maniera complessiva, includendo l'intera opera oggetto di affidamento, considerato che il computo generale risulta già disponibile all'interno dei documenti di gara messi a disposizione dalla Stazione Appaltante.

RISPOSTA AL QUESITO 1
Il computo metrico estimativo dell'opera deve essere redatto in maniera complessiva, includendo l'intera opera oggetto di affidamento. Il CME non sarà oggetto di punteggio dell'OE ma costituirà congruità e affidabilità della proposta.

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QUESITO 2
Spett.le ATER,
l'art. 6.2, lett. b), contenuto nel disciplinare di gara di cui alla procedura in oggetto, prevede, quale requisito speciale di partecipazione ulteriore rispetto al possesso della SOA OG1 in classifica VIII, aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara, ossia pari ad almeno 57.103.358,80.
Considerato che la procedura, per espressa previsione, ha ad oggetto molteplici attività e prestazioni, ritenute testualmente servizi integrati, e non separabili, e comprende, oltre alla realizzazione degli interventi riconducibili a lavorazioni edili, progettazione esecutiva, adeguamento degli impianti, conduzione, gestione e manutenzione, ivi inclusa la conduzione, gestione e manutenzione degli impianti (art. 3 del disciplinare di gara), si chiede di confermare che la cifra d'affari di cui al richiamato art. 6.2, lett. b), possa essere dimostrata tramite idonea documentazione, indicata dal d.lgs. n. 36/2023 e dal relativo allegato II.12, afferente non soltanto ai lavori svolti, ma al complesso delle specifiche prestazioni oggetto della presente procedura e individuate nell'estratto riportato di cui all'art. 3 del disciplinare di gara.

RISPOSTA AL QUESITO 2
La presente per comunicare che la cifra d'affari richiesta è, come indicato al punto 6.2 lett b) del disciplinare di gara e dall'art 2 c 6 All II.12, relativa ai lavori e non al complesso delle prestazioni oggetto della procedura.

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QUESITO 3
Spett.le ATER,
con la presente si formulano i seguenti quesiti:
1) si chiede di confermare, nell'ipotesi di partecipazione alla procedura in forma di RTI costituendo, con ricorso all'avvalimento e alla figura del progettista indicato, che sia da ritenersi sufficiente la sola registrazione sulla piattaforma telematica dell'impresa mandataria che presenterà l'offerta, senza che sia necessario alcun adempimento di registrazione da parte delle imprese mandanti, delle imprese ausiliarie o del progettista indicato;
2) si chiede di confermare, nell'ipotesi di partecipazione alla procedura in forma di RTI costituendo, con ricorso all'avvalimento e alla figura del progettista indicato, che la domanda di partecipazione debba essere presentata unicamente dal RTI costituendo nel suo complesso e sottoscritta da tutti i componenti, e che non sia richiesta, quindi, alcuna domanda di partecipazione da parte delle imprese ausiliarie né da parte del progettista indicato, i quali restano tenuti esclusivamente alla produzione del proprio DGUE e delle dichiarazioni previste dal disciplinare.

RISPOSTA AL QUESITO 3
1) si conferma che la registrazione sulla piattaforma telematica deve essere effettuata dall'impresa mandataria
2) SI la domanda di partecipazione è presentata dal RTI costituendo con le modalità indicate al punto 15.1 del disciplinare di gara.

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QUESITI 4 E 5
Spett.le ATER, con la presente si pongono i seguenti quesiti:
4 - Quesito 1 Con riferimento alla documentazione progettuale posta a base di gara, si segnalano alcune incoerenze e incompletezze che rendono difficoltosa la corretta definizione dell'offerta economica. In particolare, si rileva che i costi riportati nei Computi Metrici Estimativi (CME) non risultano coerenti con quanto indicato nei Quadri Economici (QE). Dall'analisi della documentazione sembrerebbe che sui CME siano state applicate delle scontistiche, tuttavia non esplicitate né giustificate, né risulta chiara la metodologia adottata per la loro determinazione. Si evidenzia inoltre che i Quadri Economici non risultano completi per ciascun edificio, rendendo impossibile:
• verificare la corretta determinazione degli importi dei lavori previsti;
• comprendere se le quantità complessive risultino coerenti con quanto indicato nel disciplinare di gara. Infine, il Quadro Economico dell'intervento complessivo, pur non essendo verificabile alla luce delle criticità sopra esposte, non riporta l'importo lavori pari a 23.914.294,73 indicato nel disciplinare di gara, generando un'ulteriore incongruenza tra gli elaborati di gara. Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di chiarire:
1. quali siano i valori economici di riferimento (CME, QE o altri elaborati) sui quali i concorrenti devono basare la formulazione dellofferta; 2. se i CME debbano essere considerati al netto o al lordo di eventuali scontistiche e, in tal caso, di specificarne criteri e percentuali;
3. se verrà fornita una versione aggiornata e coerente dei Quadri Economici, completa per ciascun edificio e allineata agli importi indicati nel disciplinare.
 
RISPOSTA AL QUESITO 4
Premesso che la proposta in gara è composta da un PFTE approvato da un organismo accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020  e successivamente validato, e che i dati in gara consentono agli operatori economici di poter formulare la proposta, si riscontra come segue ed in ordine:
1.la formulazione dell'offerta economica deve riferirsi al canone servizi di prestazione energetica non indicizzato annuo, come indicato al punto 17 A. del disciplinare di gara, la cui base di gara è indicata al punto 3.4 C. del disciplinare, tenendo quale riferimento l'importo dei lavori di cui al punto 3.4 A
2.Il CME deve essere considerato al netto (rif importi indicati al punto 3.4 A)
3.NO, non è previsto alcun aggiornamento degli elaborati già messi a disposizione
  
 
5 - Quesito 2 Con riferimento alla documentazione tecnica posta a base di gara, si segnalano alcune incongruenze di natura progettuale e impiantistica che rendono complessa la corretta comprensione delle soluzioni adottate e la conseguente formulazione dell'offerta. In particolare, nel documento PFTE_LA1_GEN_001 Relazione Generale si fa riferimento, in diversi passaggi, all'adozione di soluzioni tali da configurare gli edifici come NZEB. Tuttavia, alla luce degli interventi previsti e messi a base di gara, l'ottenimento di tale classificazione non risulta garantito né, in molti casi, tecnicamente perseguibile, in assenza di specifiche verifiche prestazionali e di un quadro impiantistico coerente con i requisiti normativi richiesti per la certificazione NZEB. Si rileva inoltre che, per i diversi edifici oggetto di intervento, non risultano disponibili relazioni tecniche specifiche dedicate agli impianti, rendendo difficoltosa la comprensione delle scelte progettuali adottate. A titolo esemplificativo e non esaustivo: non è chiaro quali tipologie di Pompe di Calore siano previste, né come venga garantito il funzionamento degli impianti in regime di alte temperature; dai CME sembrerebbero previste Pompe di Calore monoblocco con fluido refrigerante R410A, soluzione che appare non idonea a garantire le prestazioni richieste per tale tipologia di funzionamento. Con riferimento agli impianti fotovoltaici, non risulta inoltre chiaro il criterio di dimensionamento adottato, né se sia stata verificata la prescrizione riportata nelle regole operative secondo cui la potenza dell'impianto fotovoltaico deve essere dimensionata tenendo conto del fatto che la somma dei consumi attuali delle parti comuni e dei consumi futuri derivanti dai nuovi impianti termici, maggiorati di un +5%, sia inferiore o uguale alla produzione elettrica derivante dall'impianto fotovoltaico. In assenza di elaborati di calcolo dedicati, tale verifica non risulta riscontrabile. Si evidenziano infine: - mancate verifiche e prescrizioni relative agli aspetti di prevenzione incendi; - incoerenze tra i valori riportati nelle diverse tabelle progettuali, in particolare con riferimento al numero di pannelli fotovoltaici e alla potenza complessiva installata, che risultano non allineati tra i vari elaborati. Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di chiarire:
1. si chiede di chiarire se la qualificazione degli edifici come NZEB costituisca un obiettivo progettuale vincolante; in caso affermativo, si richiede l'aggiornamento degli elaborati progettuali al fine di allineare la proposta a base di gara al conseguimento di tale certificazione;
2. di fornire relazioni tecniche impiantistiche di dettaglio per ciascun edificio, con esplicitazione delle soluzioni adottate e delle prestazioni attese;
3. di chiarire le caratteristiche tecniche delle Pompe di Calore previste e la loro idoneità al funzionamento alle condizioni di progetto;
4. di fornire i criteri e le verifiche di dimensionamento degli impianti fotovoltaici, nonché di allineare i dati riportati nei diversi elaborati;
5. se verranno forniti chiarimenti o integrazioni in merito agli adempimenti antincendio previsti. 
 
RISPOSTA AL QUESITO 5
Discostandosi dalle premesse ai quesiti, si comunica che il disciplinare di gara e tutta la documentazione pubblicata, composta da un PFTE e non da un progetto esecutivo, consente all'operatore economico di formulare l'offerta tecnica ed economica nei modi e forme previste dal codice degli appalti di cui al Titolo IV - Finanza di Progetto.
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QUESITI 6,7,8,9
 
6 - Il Disciplinare di gara, in merito alla costituzione della società di scopo, riporta, a pag. 4, che il valore minimo del capitale sociale di tale società è fissato in  1.245.128,98. Lo stesso non trova riscontro all'interno del PEF posto a base di gara che riporta un capitale sociale di  572.654 all'interno dello stato patrimoniale (pag. 35 del PEF), pertanto si chiede un riscontro in merito.
 
RISPOSTA AL QUESITO 6
Il valore minimo di capitale sociale della società di scopo non deve trovare riscontro all'interno del PEF.
 
7 - Si richiede di chiarire se il capitale sociale della società di scopo debba essere necessariamente versato in denaro, ovvero tramite conferimenti in natura (come beni in economia coerenti col progetto).
 
RISPOSTA AL QUESITO 7 
Il Codice non vieta i conferimenti in natura. Si applica quindi la disciplina generale del codice civile:
Artt. 2342 e 2464 c.c. consentono conferimenti sia in denaro che in natura
Per le società per azioni (art. 2342 c.c.): possibili conferimenti di beni in natura e crediti
Per le società a responsabilità limitata (art. 2464 c.c.): possibili anche prestazioni d'opera o servizi.
 
8 - Si richiede di chiarire se dopo la conclusione dei lavori, e quindi prima della fine del periodo di gestione, il capitale sociale possa essere ridotto e distribuito agli azionisti fino all'importo minimo previsto da norma per una società veicolo.
 
RISPOSTA AL QUESITO 8 
Ai sensi di quanto indicato al c 3 lett. d) art 58 dello schema di contratto di cui ai documenti di gara, l'operatore deve mantenere per tutta la durata del contratto almeno il capitale sociale minimo.
 
9 - Si richiede di confermare che la dicitura sopracitata il valore minimo del capitale sociale di tale società è fissato in 1.245.128,98 si riferisca al mero capitale sociale o possa essere interpretata più ampiamente come valore minimo del patrimonio netto. Nel caso in cui si riferisse al patrimonio netto, chiarire se tale importo possa essere raggiunto anche mediante finanziamenti soci o altre riserve (e.g. da sovrapprezzo azioni).
 
RISPOSTA AL QUESITO 9 
Come indicato nel disciplinare di gara e al c 1 dell'art 194 D.Lgs 36/2023 l'aggiudicatario dovrà costituire società di scopo in forma di spa o a rl, anche consortile con capitale sociale fissato in  1.245.128,98.

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Contenuti aggiornati al 05.03.2026 ore 09:12

 

Data pubblicazione G.U.U.E.: 24-02-2026 S 38/2026