QUADRO NORMATIVO
La legislazione specifica sull'edilizia residenziale pubblica e la conseguente costruzione di alloggi destinati alle famiglie in condizioni economiche modeste hanno avuto in Italia una lunga tradizione, che è iniziata nel corso del XIX secolo e si è sviluppata successivamente in tre grandi fasi ben distinte tra loro.
Alla prima fase appartengono i provvedimenti legislativi succedutisi dal primo dopoguerra al 1971, che si sono basati sul quadro giuridico introdotto dal Testo Unico sull'Edilizia Popolare ed Economica del 1938 (R.D. 28 aprile 1938, n.1165), dal quale sono nati gli Istituti Autonomi Case Popolari.
In tale fase si sono realizzati principalmente il piano INA-CASA nato con la legge n.43 del 28 febbraio 1949 (legge Fanfani) e il piano GESCAL (1963-1973), istituita con la legge 14 febbraio 1963, n.60, che ha operato avvalendosi della legge 18 aprile 1962, n.167, riguardante le "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare".
La seconda fase (1971-1995) è caratterizzata dalla legge quadro sulla casa 22 ottobre 1971, n.865, istitutiva degli IACP come unici referenti dello Stato in materia di edilizia residenziale pubblica e dalle leggi n.10 del 28 gennaio 1977 sul regime dei suoli, n.513 dell'8 agosto 1977 sulla vendita degli alloggi e n.457 del 5 agosto 1978( piano decennale per l'edilizia).
La legge 865/71 ha rappresentato una tappa fondamentale nello sviluppo della legislazione che ha regolato l'intervento pubblico in edilizia residenziale. Essa ha introdotto il principio di una programmazione unitaria di tutti gli interventi di edilizia residenziale pubblica e la riorganizzazione degli organi e degli enti preposti a tale scopo. Per quest'ultimo aspetto la legge ha provveduto all'eliminazione di tutti gli enti pubblici operanti nel settore con la sola eccezione degli IACP che sono divenuti gli unici soggetti incaricati dell'esecuzione degli interventi di edilizia residenziale pubblica. La legge istituì un nuovo organo centrale, il CER (Comitato per l'Edilizia Residenziale) per la distribuzione dei fondi previsti in esecuzione dei programmi pubblici di edilizia residenziale alle singole Regioni, alle quali veniva affidata la localizzazione degli interventi e la loro attuazione mediante la scelta dei soggetti esecutori pubblici (IACP) e privati (cooperative edilizie). La legge, disciplinando un nuovo regime di esproprio per quanto riguarda le aree, ha rimediato alle carenze della legge n.167/62, rendendone possibile il reperimento ad un prezzo non elevato sia all'interno che all'esterno dei centri urbani.
Nella seconda fase notevoli sono stati l'importanza e l'apporto della legge n.457/78 che ha previsto un piano decennale di edilizia residenziale riguardante:
- gli interventi di edilizia sovvenzionata diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio degli enti pubblici;
- gli interventi di edilizia convenzionata e agevolata diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio esistente;
- l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate agli insediamenti residenziali.
La legge n.457 ha anche rivisitato l'assetto istituzionale centrale, rideterminando le funzioni del CIPE, del CER e delle Regioni, alle quale veniva demandato il compito di formulare, sulla base del piano nazionale, i propri programmi quadriennali e i progetti biennali di intervento, dopo aver individuato il fabbisogno abitativo regionale.
Sulla base della legge n.457 (art. 2, secondo comma) e del DPR 24 luglio 1977, n.616 sul decentramento, il CIPE, su proposta del CER, in data 19 novembre 1981 delibera di approvare i criteri generali per le assegnazioni degli alloggi di edilizia sovvenzionata e per la determinazione dei relativi canoni, che costituiscono principi direttivi cui le Regioni devono uniformarsi nell'esercizio della loro attività legislativa in materia di assegnazione e locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di fissazione dei relativi canoni.
Con legge 12 dicembre 1984, n.60 la Regione Veneto si dota della sua prima legge regionale sulla "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica". A tale legge seguono due aggiornamenti: il primo con la legge regionale 20 marzo 1990, n.19 e il secondo con la legge 2 aprile 1996, n.10, modificata ed integrata con la legge n.14 del 16/5/1997.
La legge 865/71 e la legge n.457/78 hanno concretizzato il decentramento di alcune funzioni dallo Stato alla Regioni, ma non ha apportato sostanziali modifiche all'assetto degli enti pubblici che operavano nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica.
Negli anni Novanta, maturata ormai la consapevolezza dell'importanza anche per l'ente pubblico di essere in grado di operare con i criteri di economicità e di efficienza tipici dell'impresa privata, emerge l'esigenza di dotare gli enti preposti allo sviluppo delle politiche di edilizia residenziale pubblica (IACP) dei mezzi necessari al raggiungimento degli obiettivi che già negli anni Settanta l'operatore pubblico si era proposto di raggiungere ma che non era riuscito a realizzare con le leggi 865/71 e seguenti. Un primo studio di legge per la riforma degli IACP e la loro trasformazione in aziende speciali per l'edilizia residenziale pubblica è datato 1991, ma il vero punto di svolta si ha con la proposta di legge, su iniziativa da parte dei consiglieri regionali del Veneto, nella seduta del 3/08/1994 relativa a "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica".
Si è quindi arrivati alla promulgazione definitiva della Legge Regionale 9/03/95 n. 10 con la quale si è effettuata la trasformazione degli IACP, enti morali-strumentali fondati da un R.D. ( N.1165 del 1938) e costituiti per soddisfare il bisogno primario della casa, in Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER).
Il settore dell'edilizia pubblica vede un nuovo protagonista, che non vuole più essere un semplice ente pubblico ma un'azienda operante con criteri di economicità, redditività ed efficienza caratteristici di un'economia di mercato. La trasformazione da Istituto in Azienda è perciò avvenuta quando lo Stato, non più in grado di garantire i finanziamenti a pioggia derivanti dai piani pluriennali (865/71, 513/77, 457/78) ha delegato le funzioni alle Regioni; sostanzialmente quando si è passati, nel settore dell'intervento costruttivo pubblico, da un mercato monopolistico ad un mercato competitivo. Da qui la necessità di introdurre il concetto di "flessibilità" anche nell'ente pubblico. Lo schema flessibile, pur tenendo conto comunque conto di un iter burocratico, non è più immobile, ma deve adeguarsi alle nuove richieste abitative, sia (e soprattutto) al nuovo regime ed alla nuova tipologia dei finanziamenti. Anche l'organizzazione dell'Azienda è perciò significativamente cambiata: più snella al fine di favorire una maggiore efficienza. Il lavoratore, inserito nel nuovo contesto, non opera più per compiti ma per obiettivi; ciò che conta dopo la stesura del progetto è ottenere la concessione edilizia o, meglio ancora, il prodotto finito (abitazione) che diventa immediatamente reddito per l'Azienda attraverso il canone di locazione o attraverso la vendita. La legge n.10/95 ha sicuramente contribuito al significativo allargamento dei compiti e delle competenze delle ATER Venete.
Qui di seguito si ritiene opportuno riportare solo i testi vigenti di entrambi le leggi regionali n.10/95 e n.10/96, limitandosi per le leggi nazionali ai cenni sopraindicati, che comunque consentono di rilevare gli estremi delle leggi medesime nel caso in cui gli interessati avessero bisogno di un approfondimento. Si allega, altresì, il testo della legge nazionale n. 560 del 24 dicembre 1993, che consente all' ATER di cedere in proprietà gli alloggi inseriti in appositi piani annuali di vendita, sulla base di direttive regionali. Successivamente, a parte, sono anche riportati i testi dello Statuto e della Carta dei Servizi dell'ATER oltre che dei Regolamenti che disciplinano i rapporti dell'Azienda con gli inquilini e i proprietari degli alloggi pubblici e tra di loro. |
 |