AVVISO PUBBLICO DI SOLLECITAZIONE 13524/2025 ex art 193, comma 16, del D. Lgs. n. 36/2023 - ATER intende sollecitare sollecitare società cc.dd. Energy Service Company (ESCO) interessate a farsi promotrici di iniziative volte a realizzare in concessione, mediante finanza di progetto, interventi di cui all’art. 175, comma 1, volti alla realizzazione di lavori che possano usufruire sia degli incentivi previsti dal Conto Termico che dalla misura del PNRR M7 Investimento 17 Repower - regolamento (UE) 2023/435 del 27 febbraio 2023, nella forma di Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica.
- SCADUTO
- Data pubblicazione: 11-08-2025
- Data scadenza: 27-10-2025 12:00
- Struttura/RUP: AREA TECNICA - R.U.P. ING. FRANCO FALCIERI
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Allegati:
- DELIBERA A CONTRARRE N. 17616 del 08.08.2025
- AVVISO PUBBLICO DI SOLLECITAZIONE 13524/2025
- ALLEGATO 1 - ISTANZA PROMOTORE
- AVVISO INDIVIDUAZIONE PROPOSTE DA SOTTOPORRE ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI CUI AL COMMA 6 DELL'ART 193 D.LGS 36/2023 - PROT. 20665 DEL 09.12.2025
- LOTTO 1 - DELIBERA N. 17686 DEL 18.02.2026 - DICHIARAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE E NOMINA DEL PROMOTORE
- LOTTO 1 - DELIBERA N. 17689 DEL 18.02.2026 - APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E ADOZIONE DELLA DECISIONE A CONTRARRE
- LOTTO 2 - DELIBERA N. 17687 DEL 18.02.2026 - DICHIARAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE E NOMINA DEL PROMOTORE
- LOTTO 2 - DELIBERA N. 17690 DEL 18.02.2026 - APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E ADOZIONE DELLA DECISIONE A CONTRARRE
- BANDO DI GARA 3218/2026 - LOTTO 1 - FINANZA DI PROGETTO - MISURA PNRR M7- INVESTIMENTO 17 RePowerEU
- BANDO DI GARA 3219/2026 - LOTTO 2 - FINANZA DI PROGETTO - MISURA PNRR M7- INVESTIMENTO 17 RePowerEU
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Quesiti e risposte:
QUESITO N. 1
Si chiede cortese conferma che la proposta possa essere presentata anche da persona giuridica organizzata in forma di associazione temporanea d’impresa e che il requisito del possesso della certificazione in corso di validità secondo la norma UNI CEI 11352 possa essere soddisfatto dall’ATI nel suo complesso.RISPOSTA AL QUESITO N. 1
Si specifica che il requisito di certificazione ESCO UNI CEI 11352 deve essere posseduto dalla mandataria del raggruppamento/dal consorzio/ o da un componente del GEIE anche da costituire, nonché dal componente del GEIE indicato come mandatario.
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QUESITO N. 2
Si chiede se, relativamente al requisito di iscrizione nel registro della CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività pertinenti a quelle che forniscono servizi energetici (ESCO) si chiede se è ammessa la partecipazione di un Consorzio Stabile (nella forma di consorzio stabile ex art. 65 lett. d) del D. Lgs. 36/2023) sprovvisto di propria certificazione ESCO, ma che nomina ufficialmente almeno due consorziate per l’esecuzione, di cui una delle due in possesso della richiesta certificazione.
RISPOSTA AL QUESITO N. 2
Si specifica che i requisiti di cui all’iscrizione nel registro delle imprese e la certificazione ESCO UNI CEI 11352 devono essere posseduti dal Consorzio e dai consorziati indicati come esecutori
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QUESITO N. 3
I documenti di gara, al punto “SOGGETTI AMMESSI”, richiedono, quale requisito di partecipazione, l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività pertinenti a quelle che forniscono servizi energetici (c.d. ESCo), nonchè il correlato possesso della certificazione in corso di validità secondo la norma UNI CEI 11352. Si chiede di precisare se, in caso di partecipazione in ATI, costituito/costituendo, tale requisito debba sussistere obbligatoriamente in capo a tutte le società componenti l’ATI o invece, se sia sufficiente la presenza di almeno un partecipante provvisto di tale certificazione.
Nel caso in cui fosse sufficiente la partecipazione di almeno un soggetto provvisto di tale requisito, si chiede di precisare se tale soggetto debba obbligatoriamente partecipare in qualità di capogruppo-mandataria oppure la stessa possa rivestire il ruolo di mandante
RISPOSTA AL QUESITO N. 3
si specifica che:
- il requisito di iscrizione nel registro delle imprese deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché GEIE medesimo
- il requisito di possesso della certificazione ESCO UNI CEI 11352 deve essere posseduto dalla mandataria del raggruppamento/dal consorzio/ o da un componente del GEIE anche da costituire, nonché dal componente del GEIE indicato come mandatario.
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QUESITO N. 4
si chiede di voler confermare se, tra gli immobili elencati nell’allegato, siano ricompresi:
• immobili già oggetto di interventi di efficientamento energetico;
• immobili attualmente inclusi nel perimetro di concessioni attive per la riqualificazione energetica, stipulate da ATER Verona con operatori terzi stipulate ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).RISPOSTA AL QUESITO N.4
Si specifica che nell’elenco:
· non sono presenti immobili già oggetto di interventi di efficientamento energetico;
· non sono presenti immobili inclusi nel perimetro di concessioni attive per la riqualificazione energetica, stipulate con operatori terzi ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016.------------------------------
QUESITO N. 5
Si chiede a Codesta Amministrazione se, ai fini della redazione del piano economico finanziario, il contributo pubblico massimo ammissibile, Ivi compreso il Conto termico 3.0, debba essere inferiore al 50% del valore dell’investimento (inclusivo delle spese tecniche) in modo da permettere la contabilità off-balance.
RISPOSTA AL QUESITO N. 5
Si rileva che l’articolo 174 del D.Lgs n. 36/2023 definisce il PPP come un’operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche:
a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico;
b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;
c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l’attuazione;
d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato.
Per quanto di interesse, il comma 3 della disposizione aggiunge che “Le modalità di allocazione del rischio operativo, la durata del contratto di partenariato pubblico-privato, le modalità di determinazione della soglia e i metodi di calcolo del valore stimato sono disciplinate dagli articoli 177, 178 e 179 del Codice dei Contratti pubblici”.
A sua volta l’art. 177, comma 6, stabilisce che “se l’operazione economica non può da sola conseguire l’equilibrio economico-finanziario, è ammesso un intervento pubblico di sostegno. L’intervento pubblico può consistere in un contributo finanziario, nella prestazione di garanzie o nella cessione in proprietà di beni immobili o di altri diritti. …”. Nel Codice in vigore, dunque, non è più previsto il limite del 49% per il contributo pubblico nell’ambito del PPP (come invece nel D.lgs. 50/2016) ed è stabilito al riguardo (art. 177, co. 7), ai soli fini di contabilità pubblica, un rinvio diretto alle decisioni Eurostat, stabilendo che l’eventuale riconoscimento di un contributo pubblico in misura superiore a quella prevista dalle predette decisioni, non consente la contabilizzazione degli asset fuori bilancio.
In base al suddetto richiamo si ritiene dunque corretto, in linea generale, che al fine di una contabilizzazione off – balance il contributo ammissibile massimo debba restare sotto il 50% (anche se parte della dottrina ritiene superato anche per questa casistica specifica il riferimento ad una percentuale predefinita rilevando solamente l’aspetto qualitativo al valore monetario del rischio trasferito all’operatore privato). Tuttavia, come precisato nell’avviso pubblico di sollecito del mercato, l’investimento e di conseguenza l’intero rischio, dovrà essere ad esclusivo carico del soggetto privato e, per tanto, per l’Ente risulterà un’attività off balance in quanto priva di rischio.
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QUESITO N. 6
Si chiede inoltre conferma che, i fondi di cui all’Investimento 17 - Missione 7REPowerEU del PNRR non contribuiscano al calcolo dei finanziamenti pubblici di cui sopra essendo fondi europei. In alternativa si chiede se, tale limite possa essere superato, rientrando l’operazione sempre in un contratto di concessione e l’investimento contabilizzato on-balance.
RISPOSTA AL QUESITO N.6
Si concorda in merito al concetto che i fondi europei, destinati a partner privati, non devono essere considerati nel costo dell’investimento; in sostanza non devono essere ricomprese quelle risorse che non provengono direttamente dalle finanze dello Stato. Ora nel momento in cui tali fondi rispettino i requisiti sopra citati sono sicuramente esclusi dal suddetto limite del 50%. Si ritiene opportuno richiedere direttamente in capo all’ente concedente il fondo perduto.
Qualora tale finanziamento non rientrasse nella casistica sopra citata non si ritiene possibile superare tale limite contabilizzando l’investimento on-balance in quanto così facendo significherebbe rientrare in un’operazione in cui ATER è significativamente coinvolta e con effetti negativi sul debito pubblico. Per altro, come previsto a pagina 5 dell’Avviso pubblico di sollecitazione, tra gli altri punti, non si accettano proposte in cui gli investimenti non siano a totale carico del soggetto privato.
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QUESITO N. 7
Si chiede cortesemente il valore della spesa storica manutentiva e la tipologia dei contratti in essere, relativi al perimetro degli edifici presenti nell’avviso
RISPOSTA AL QUESITO N. 7
Quadro spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, relative alle parti comuni dei fabbricati ed agli alloggi, sostenute dall'Ater di Verona negli anni 202-2021-2022-2023-2024-2025.
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QUESITO N. 8
Si chiede una proroga di 30 giorni fondata sulla necessità di acquisire ulteriori dati tecnici/ambientali e per la complessità dell’attività da svolgere, che richiede un approfondimento per garantire un livello qualitativo adeguato, ovvero la necessità di predisporre elaborati integrativi per il rispetto dei requisiti richiesti. Pertanto, alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente la concessione di una proroga del termine previsto per la presentazione della proposta, inizialmente fissato per il giorno 27/10/2025, fino al giorno 27/11/2025.
RISPOSTA AL QUESITO N. 8
Per poter rispettare il termine posto dal DM 22/05/2025 per l’accesso alla Misura 7, spiace comunicare che non è possibile riscontrare positivamente la richiesta, considerando altresì che l’avviso è stato pubblicato il giorno 11/08/2025 ed agli operatori proponenti è assegnato un termine di presentazione della proposta (77gg) superiore a quello stabilito dalla normativa (60 gg)
Ultimo aggiornamento 10.10.2025 ore 10.15
