TITOLO IV - STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE
Art. 27 - Struttura organizzativa
La struttura organizzativa aziendale di vertice e le sue variazioni sono approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
La struttura organizzativa dei livelli inferiori viene stabilita dal Direttore, tenendo conto di quanto dispone il contratto di lavoro.
Art. 28 - Stato giuridico e trattamento economico del personale
Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Azienda, compresi i dirigenti, ha natura privatistica.
La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale fa riferimento ai contratti collettivi nazionali di riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro, fatti salvi i contratti aziendali nei casi e nelle materie ammesse.
Art. 29 - Modalità e procedimento per l'assunzione del personale
Fatto salvo quanto dispongono il contratto collettivo nazionale di lavoro e il presente Statuto, le modalità ed il procedimento per l'assunzione del personale sono disciplinati dal regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 30 - Incompatibilità
La qualità di dipendente dell'Azienda è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi professione, impiego, commercio o industria, nonché con ogni incarico retribuito la cui assunzione non sia espressamente e preventivamente autorizzata ai sensi dell'apposito regolamento. |
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