TITOLO III - PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO

Art. 25 - Patrimonio
  1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito:
    • dai beni mobili e immobili già di proprietà dell'Istituto Autonomo per le Case popolari della Provincia di Verona trasformato in Azienda Territoriale per l'Edilizia residenziale con Legge regionale 9 marzo 1995 n. 10 oltre che a diritti ed obblighi già esistenti per l'IACP;
    • da eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che pervengono all'azienda previa accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
    • dal patrimonio degli altri enti o Istituti di Case Popolari e delle gestioni comunali e provinciali per le case popolari e delle gestioni speciali di cui venga disposta la fusione o incorporazione dell'Azienda;
    • da tutti gli apporti di carattere patrimoniale conseguenti a disposizioni legislative;
    • dal fondo di riserva ordinario e dagli utili devoluti ad aumento del capitale;
    • da tutti i beni ed i fondi liquidi comunque acquisiti in proprietà dall'Azienda nell'esercizio delle proprie attività.
  2. L'azienda ha la piena disponibilità del patrimonio aziendale secondo il regime della proprietà privata.
  3. L'Azienda può formare o avere quote di partecipazione in società od enti aventi attività collaterali o complementari oltre a quelle indicate nel precedente art. 2.




Art. 26 - Fonti di finanziamento
  1. L'Azienda provvede al raggiungimento dei propri scopi mediante:
    • rimborsi per spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica, nella misura stabilita dalla Giunta Regionale;
    • una quota dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, quale rimborso spese generali di amministrazione e di manutenzione, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla normativa vigente, o finanziamenti reperiti sul mercato finanziario;
    • l'alienazione del patrimonio immobiliare, nel rispetto delle disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti;
    • i contributi in conto capitale o in conto interessi dello Stato, della Regione, di altri enti pubblici o di terzi;
    • con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento e con le somme accantonate per TFR;
    • con l'utilizzo di aperture di credito in conto corrente bancario per esigenza di cassa, nei limiti di legge, ricorrendo anche ad anticipazioni a breve su mutui concessi nonché su crediti certi verso enti del settore pubblico;
    • con l'utilizzo di prestiti bancari o obbligazionari;
    • gli ulteriori proventi derivanti dalle attività previste dall'art 2.
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