TITOLO II - ORGANI DELL'AZIENDA

Art. 4 - Organi dell'Azienda

Sono organi dell'Azienda:
  • il Consiglio di Amministrazione
  • il Presidente
  • il Direttore
  • il Collegio dei revisori dei conti




CAPO I - (Il Consiglio di amministrazione)

Art. 5 - Composizione, nomina, durata in carica, revoca, dimissioni, decadenza, incompatibilità
  1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
    • due componenti, di cui uno con le funzioni di Presidente, nominati dalla Giunta regionale;
    • un componente nominato dall'Amministrazione Provinciale;
    • un componente nominato dal Comune capoluogo;
    • un componente designato dall'ANCI regionale.
  2. Il Consiglio di Amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni a decorrere dalla data dello stesso decreto.
  3. Salva l'applicazione delle norme di legge Statale o regionale sul regime di ineleggibilità e Incompatibilità, non possono far parte del Consiglio di Amministrazione e decadono dalla carica qualora vi siano stati nominati:
    • coloro che abbiano liti o vertenze con l'ATER o che abbiano debiti o crediti verso di esso;
    • parenti ed affini fino al 3^ grado; la relativa incompatibilità colpisce il meno anziano di nomina ed in caso di nomina contemporanea è considerato come anziano il maggiore di età;
    • coloro che direttamente o indirettamente;
    • abbiano parte in servizi, riscossioni, somministrazioni od appalti interessanti l'ATER;
    • i Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a cinque sedute consecutive decadono dalla carica, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne dà notizia al Presidente della Giunta Regionale;
    • in caso di decadenza, rinuncia o morte di singoli componenti il Consiglio si procederà alla sostituzione da parte di chi nominò gli uscenti. Coloro che subentrano restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.




Art. 6 - Obblighi dei Consiglieri
I membri del Consiglio non possono prendere parte a deliberazioni o ad atti e provvedimenti concernenti interessi loro o di parenti ed affini fino al 4^ grado o di Società delle quali siano Amministratori o soci illimitatamente responsabili.




Art. 7 - Competenze del Consiglio di Amministrazione
  1. Il Consiglio di Amministrazione svolge attività di programmazione e di indirizzo gestionale ed amministrativo.
  2. Al Consiglio di Amministrazione compete l'adozione di atti di amministrazione che non rientrino nelle competenze previste dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti assunti in attuazione dello stesso, dai contratti collettivi e dagli accordi aziendali, del Presidente o del Direttore.
  3. In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:
    • approvare lo Statuto e le eventuali modifiche, garantendo l'informazione sui provvedimenti secondo i principi stabiliti dalla legge 7 agosto n. 241;
    • deliberare il bilancio di previsione annuale redatto ai sensi dell'art. 33;
    • deliberare il bilancio consuntivo strutturato secondo le prescrizioni contenute nell'art. 34;
    • deliberare sull'assunzione di mutui o di prestiti di qualsiasi natura o altre operazioni finanziarie, sull'accettazione di eredità, legati, lasciti e donazioni;
    • approvare i regolamenti per la disciplina dell'ordinamento e del funzionamento dell'Azienda ivi compresi il regolamento di amministrazione e di contabilità ed ogni altro regolamento in attuazione dello Statuto;
    • approvare i programmi di intervento, i progetti, i capitolati e le modalità di aggiudicazione degli appalti in conformità alle norme di legge o di regolamento, approvare i collaudi, le perizie suppletive e di variante che superano lo stanziamento originario, gli atti che dispongono la risoluzione dei contratti e l'esecuzione d'ufficio dei lavori, l'accoglimento delle riserve, la relazione finale di spesa di cui ai programmi di intervento (quadri economici a consuntivo);
    • deliberare la composizione delle commissioni per la selezione del personale, l'assunzione, la sospensione ed il licenziamento del personale, l'applicazione dei contratti collettivi, la disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico, la dotazione organica del personale ed i relativi stipendi ed approvare, nei casi ammessi, gli accordi sindacali aziendali, deliberare la composizione delle commissioni giudicatrici di appalti concorso;
    • deliberare la nomina del Direttore, la conferma in carica e l'eventuale sua rimozione dall'incarico ai sensi dell'art. 11, comma 3, L. R. 10/95;
    • approvare i risultati delle selezioni pubbliche e private, disporre le promozioni e i passaggi di categoria proposti dal Direttore Generale, autorizzare l'assunzione per chiamata nei casi ammessi dal contratto di lavoro e secondo le modalità stabilite dallo stesso;
    • approvare la struttura organizzativa aziendale;
    • deliberare le convenzioni con enti locali, Società o privati, deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni e autorizzare il Direttore a stare in giudizio, salvo che si tratti di giudizi relativi alla riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda;
    • nominare il Vicepresidente scegliendolo tra i propri componenti;
    • assumere deliberazioni relativamente alla programmazione dell'attività di ricerca e di documentazione;
    • deliberare la partecipazione a società per azioni per la gestione e realizzazione di interventi edilizi.definire i piani annuali e pluriennali di attività, approvando gli interventi da realizzare;
  4. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire speciali incarichi ad uno o più Consiglieri e al Direttore Generale.
  5. La responsabilità del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione nei confronti dell'Azienda e di terzi è stabilita dalla legge.




Art. 8 - Convocazione e ordine del giorno
  1. Il Presidente convoca il Consiglio Amministrazione, fissando il giorno e l'ora della seduta, o di più sedute qualora i lavori del consiglio siano programmati per più giorni.
  2. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno ogni mese ed in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica o dal Collegio dei revisori dei conti.
  3. L'avviso di convocazione deve indicare gli oggetti da trattare; il Consiglio di amministrazione può tuttavia porre in discussione ed approvare argomenti non previsti nell'ordine del giorno sempre che vi sia il plenum dei Consiglieri in carica e che tutti manifestino il proprio consenso alla discussione degli argomenti aggiunti in seduta.
  4. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti il Consiglio di Amministrazione nella loro residenza anagrafica, salvo diversa indicazione da comunicarsi per iscritto all'Azienda.
  5. Gli avvisi di convocazione devono pervenire ai Consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il Presidente riunisce il Consiglio di Amministrazione previo avviso da inviare entro le ore precedenti alla seduta.
  6. L'avviso di convocazione può essere spedito anche via "telefax".
  7. Il Consiglio si riunisce nella sede legale dell'Azienda o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
  8. Con regolamento il Consiglio di Amministrazione può disciplinare ulteriori modalità per il proprio funzionamento.




Art. 9 - Disciplina delle sedute
  1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente dell'Azienda e in assenza dal Vice - Presidente; nel caso di assenza anche del Vice - Presidente, la presidenza della seduta viene assunta dal Consigliere più anziano di nomina e, a parità di nomina, di età.
  2. Le sedute del consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse partecipano di diritto il Direttore ed i Revisori dei Conti. Il Presidente può, comunque, ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al Consiglio stesso. La presenza deve essere comunque limitata ad integrazione e maggior chiarimento dell'attività istruttoria, a motivi e questioni di particolare rilievo.
  3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno tre componenti, compreso il Presidente.
  4. E' Segretario della seduta il Direttore Generale. In caso di sua assenza o impedimento verrà sostituito da chi ne fa le veci.




Art. 10 - Votazioni e validità delle deliberazioni
  1. Le votazioni sono sempre palesi, salvo i casi di votazione segreta prevista dalla legge.
  2. Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità la maggioranza è determinata dal voto del Presidente.
  3. Con riferimento all'art. 2373 del C.C. il Presidente e gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala della seduta.
  4. Il comma 3 si applica anche al Direttore Generale ed al segretario della seduta che viene sostituito nella sua funzione di verbalizzazione da un Consigliere scelto dal Presidente.
  5. Il processo verbale della seduta contiene anche il testo delle deliberazioni approvate, con i voti resi e con i nomi dei Consiglieri che hanno espresso voto favorevole, di quelli contrari e di quelli astenuti.
  6. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ha diritto di far risultare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.
  7. 7. Il processo verbale della seduta è sottoscritto da colui o da coloro che hanno svolto la funzione di Presidente e di segretario.




Art. 11 - Indennità di carica e di missione, rimborsi spese
  1. Le indennità di carica e di missione ed i rimborsi spese del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione sono disciplinati dalla Legge Regionale 9 marzo 1995 n.10.
  2. Le indennità ed i rimborsi spese di cui al comma precedente sono a carico dell'Azienda.




CAPO II - Il Presidente

Art. 12 - Nomina, durata in carica, revoca, dimissioni, la decadenza

La nomina, la durata in carica, la revoca, le dimissioni, la decadenza del Presidente sono disciplinate dalla Legge Regionale.




Art. 13 - Competenze
  1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, sovrintende al funzionamento dell'Azienda e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, attua un costante collegamento e raccordo tra la direzione e il Consiglio di Amministrazione.
    Spetta in particolare al Presidente:
    • convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e determinare gli argomenti da inserire all'ordine del giorno del Consiglio stesso;
    • sottoscrivere gli atti e la corrispondenza relativamente alle materie non ascrivibili ad attività di gestione, nonché i provvedimenti espressamente ad esso attribuiti da norme di legge o regolamentari;
    • seguire e sovrintendere all'andamento dell'amministrazione con riferimento agli obiettivi del Consiglio;
    • adottare, in caso di necessità ed urgenza, sotto la sua responsabilità provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporre a ratifica dello stesso nella prima seduta successiva. Detti provvedimenti sono immediatamente esecutivi. Il presidente risponde anche sotto il profilo patrimoniale, fino alla intervenuta ratifica o nei casi di mancata ratifica dei provvedimenti assunti;
    • adottare tutti i provvedimenti di sua competenza secondo le norme di legge e regolamentari;
    • firmare la corrispondenza del Consiglio di Amministrazione e quella indirizzata alle autorità statali, regionali e locali che non riguardi la gestione dell'Azienda;
    • prendere visione e verificare la regolarità del rendiconto periodico presentato dal Direttore relativo agli appalti dei lavori e forniture da lui disposti nell'ambito della sua competenza, nonché alle spese in economia dallo stesso disposte ai sensi dell'apposito regolamento;
    • esercitare tutte le altre attribuzioni a lui assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.




Art. 14 - Vice-Presidente
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento, mancando anche il Vicepresidente le funzioni del Presidente sono esercitate dal Consigliere più anziano di nomina e, a parità di nomina, di età.




CAPO III - Il Direttore Generale

Art. 15 - Nomina
  1. La Direzione dell'Azienda è affidata al Direttore Generale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
  2. la nomina avviene da parte del Presidente dell'Azienda su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno tre dei componenti costituenti il Consiglio di Amministrazione.
  3. Il Direttore Generale è scelto tra dirigenti pubblici e privati che abbiano i seguenti requisiti:
    • età non inferiore a trentacinque anni e non superiore a sessanta anni;
    • aver svolto attività professionale per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private.
  4. L'incarico decorre dalla data di nomina ed ha termine al compimento del sesto mese successivo alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
  5. L'incarico del Direttore Generale è rinnovabile ; può essere revocato prima della scadenza con atto motivato dal Presidente, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione; per la revoca è necessario il Voto favorevole di almeno tre dei componenti il Consiglio di Amministrazione.




Art. 16 - Competenze
  1. Il Direttore Generale assicura il raggiungimento dei risultati pianificati sia in termini di servizio che economici; realizza e sviluppa un'organizzazione idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane e materiali, in piena autonomia tecnico - amministrativa di decisione e di direzione.
  2. Al Direttore Generale sono attribuiti i poteri di rappresentanza anche verso l'esterno per gli atti di gestione e di amministrazione dell'Azienda.
  3. il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale dell'Azienda, nell'ambito della quale assume tutte le iniziative ed i provvedimenti che non siano riservati al Consiglio di Amministrazione o al Presidente, al quale formula e presenta proposte di deliberazioni da sottoporre alla approvazione del Presidente per la formulazione dell'ordine del giorno e la presentazione delle stesse al Consiglio. Il Direttore Generale, nell'ambito della gestione tecnico - amministrativa dell'Azienda, assume i propri provvedimenti attraverso l'emissione di appositi decreti.
  4. 4. in particolare al Direttore Generale spetta:
    • partecipare con voto consultivo, ma obbligatorio, circa la legittimità di ogni atto deliberativo alle sedute del Consiglio di Amministrazione;
    • formulare proposte al Consiglio di Amministrazione anche ai fini della elaborazione di programmi, direttive ed altri atti di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Presidente;
    • curare l'attuazione dei programmi e delle direttive approvati dal Consiglio, informando il Presidente sul proprio operato e, a tal fine, adottare progetti la cui gestione è attribuita alla dirigenza, secondo le rispettive competenze, e indicare all'uopo le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, approvato dal Consiglio di Amministrazione;
    • sottoporre al Presidente lo schema di bilancio preventivo e del conto consuntivo redatti dal competente ufficio;
    • esercitare i poteri di spesa, con le modalità previste dai regolamenti finalizzati al controllo della gestione ed assumere tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle determinazioni ed ai programmi del Consiglio di Amministrazione;
    • determinare i criteri generali di organizzazione degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in materia, adottando i provvedimenti idonei al miglioramento dell'efficienza, della funzionalità e dell'economicità;
    • dirigere e adottare gli atti di gestione del personale di propria competenza, organizzare i servizi assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico - amministrativa ai fini generali e particolari dell'Ente, attribuendo o revocando gli incarichi inerenti i servizi stessi ed adottando le misure disciplinari stabilite dalle norme contrattuali;
    • controllare e verificare l'attività dei dirigenti, eventualmente anche con l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
    • proporre al Consiglio di Amministrazione, d'iniziativa propria o su segnalazione e richiesta di altro dirigente, l'adozione delle misure disciplinari nei confronti dei dipendenti;
    • con le modalità previste dai regolamenti finalizzati al controllo della gestione, richiedere direttamente pareri per lo svolgimento dell'adozione amministrativa inerente alle proprie funzioni, nonché per l'adozione delle deliberazioni consiliari e fornire risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza, qualora la struttura interna non preveda specifiche professionalità in grado di formulare i pareri necessari richiesti;
    • presiedere le commissioni di concorso, di gara, per l'aggiudicazione dei pubblici appalti, sottoscrivere i contratti; provvedere agli acquisti in economia ed alle spese per il normale funzionamento;
    • firmare congiuntamente al responsabile della ragioneria i mandati di pagamento e le reversali di incasso;
    • firmare la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente con facoltà di delega ad altri dirigenti;
    • proporre al Consiglio, in accordo con il Presidente, la nomina a Vice Direttore di uno dei dirigenti in servizio, oppure di un esterno;
    • esprimere parere preventivo di legittimità su ogni atto deliberativo e di tale parere deve farsi menzione nel relativo verbale;
    • compiere tutti gli atti di gestione che non siano riservati dalla legge e dal presente statuto, al Consiglio di Amministrazione o al Presidente, intesi a garantire il corretto e funzionale esercizio dell'attività dell'Ente;
    • provvedere a tutti gli altri compiti attribuitigli da leggi, dal presente statuto, da regolamenti e da accordi sindacali;
    • promuovere e resistere alle liti con potere di conciliare e transigere sulla base delle autorizzazioni del Consiglio di Amministrazione; in caso di necessità può farsi sostituire dal Vice - Direttore dell'Azienda, previa procura da conferirsi con le modalità previste dalla legge;
    • esercita le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della redazione del verbale della seduta e di conseguire gli obiettivi e di dare esecuzione alle deliberazioni assunte;
    • esercita le funzioni di Ufficiale Rogante.In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Ufficiale Rogante saranno esercitate dal Vice - Direttore o dal responsabile dell'Ufficio Affari Legali e Contratti, in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo;
    • u) presiede il Comitato Tecnico dell'A.T.E.R.




Art. 17 - Trattamento economico e normativo
  1. Il trattamento economico e normativo del Direttore Generale è disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle Imprese dei Servizi Pubblici degli Enti Locali, dai contratti integrativi di settore, aziendali e individuali, nonché, per quanto in essi non stabilito, dalla legge.
  2. Il contratto individuale di impiego del Direttore Generale è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.




Art. 18 - sostituzione
  1. In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, di durata non superiore a sessanta giorni, le funzioni sono svolte dal Vicedirettore.
  2. In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, di durata non superiore a sessanta giorni, o in attesa di copertura del posto resosi vacante, il Consiglio di Amministrazione affida l'incarico temporaneo non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile, di Direttore al Vice direttore o in mancanza ad altro dirigente al quale deve essere corrisposto, per il periodo di supplenza o reggenza, il trattamento economico integrativo previsto dal contratto collettivo di lavoro.




Art. 19 - Incompatibilità
  1. Il Direttore Generale non può assumere altro rapporto di lavoro. Egli può accettare incarichi professionali estranei all'Azienda, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
  2. Al Direttore Generale è, comunque, consentita l'iscrizione all'albo professionale, se ammessa dalla legge sull'ordinamento professionale della categoria di appartenenza.




Art. 20 - Conferma, rimozione dall'incarico
  1. Il Direttore Generale è nominato per la durata di cinque anni ed il suo mandato ha termine al compimento del sesto mese successivo alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Esso può essere confermato di quinquennio in quinquennio con atto formale del Consiglio di Amministrazione.
  2. La deliberazione di mancata conferma da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere congruamente motivata e comunicata dal Direttore Generale con almeno tre mesi di preavviso rispetto alla scadenza naturale.
  3. La rimozione dall'incarico di Direttore Generale nel corso del quinquennio può aver luogo solo per giusta causa riguardante l'Azienda o, comunque, la sua funzionalità ed efficienza e deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno tre dei componenti costituenti il Consiglio di Amministrazione.




CAPO IV - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 21 - Composizione, nomina, durata in carica
  1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico - finanziaria è affidata ad un Collegio dei revisori dei conti composta da tre membri nominati dalla Giunta Regionale, esperti in materia di amministrazione e contabilità iscritti nel registro dei revisori. Il Presidente è nominato dalla Giunta Regionale, con il medesimo provvedimento di nomina del collegio.
  2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono nominati due revisori supplenti.
  3. Al Collegio dei Revisori si applica la disciplina prevista dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile in quanto compatibile.
  4. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina.
  5. Al Presidente ed ai componenti il Collegio dei Revisori compete il compenso annuo nonché il rimborso spese di viaggio, stabiliti dalla Legge Regionale 9 marzo 1995 n. 10.




Art. 22 - Poteri e compiti
  1. Con riferimento a quanto indicato all'art. 2403 C. C. il Collegio dei Revisori deve controllare l'Amministrazione, vigilare sull'osservanza della legge e del presente Statuto, accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie e degli adempimenti contributivi, attestare con apposita relazione la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione.
  2. Ai Revisori viene assicurato l'accesso ai documenti dell'Azienda contenenti atti che siano di interesse per l'espletamento delle loro funzioni.
  3. I Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza.
  4. Con riferimento al disposto dell'art. 2405 del C .C. i revisori devono partecipare possono partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione. I Revisori che non assistono, senza giustificato motivo, a n. 2 sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.
  5. Ogni anno il Collegio dei Revisori accompagna il conto consuntivo con la relazione; essa deve attestare la corrispondenza delle risultanze di bilancio alle scritture contabili, nonché la conformità delle valutazioni di bilancio ed in particolare degli ammortamenti, degli accantonamenti, dei ratei e dei risconti ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.
  6. Il Collegio ha altresì l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nelle gestione dell'Azienda, di riferirne immediatamente al Presidente della Giunta Regionale ed è tenuto a fornire allo stesso, su richiesta, ogni informazione e notizia che abbia facoltà di ottenere a norma di legge o di statuto.
  7. Con il regolamento di contabilità, il Consiglio di Amministrazione può disciplinare ulteriori modalità per il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti.




Art. 23 - Revisione di bilancio
  1. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione affidare ad una società abilitata l'incarico della revisione e certificazione annuale del bilancio.
  2. La società di revisione coordina la propria attività con quella del Collegio dei revisori dei conti.




Art. 24 - Comitato Tecnico
  1. Il Comitato Tecnico è costituito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e resta in carica per la durata dello stesso.
  2. 2. Il Comitato è composto da:
    • il Direttore dell'Azienda con funzioni di Presidente;
    • il Capo dell'Ufficio Tecnico dell'Azienda;
    • il Dirigente generale dell'Ufficio regionale del Genio Civile o suo delegato;
    • due esperti in materie tecniche e giuridiche nel settore dell'edilizia residenziale nominati dalla Giunta Regionale.
  3. le funzioni di Segreteria sono assicurate da un funzionario dell'Azienda.
  4. Alle sedute del Comitato Tecnico partecipa; con voto consultivo, il rappresentante legale od il delegato dell'operatore pubblico o privato interessato all'argomento in discussione.
  5. il Comitato Tecnico esprime pareri su richiesta del Consiglio di Amministrazione o degli enti interessati ed è convocato dal Direttore dell'Azienda.
  6. Al Comitato tecnico sono attribuite le funzioni consultive già attribuite alle Commissioni Tecniche istituite ai sensi dell'art. 63 della Legge 22.10.1971 n. 865 e successive modifiche od integrazioni.
  7. Il Comitato esprime inoltre parere obbligatorio su:
    • atti tecnici ed economici relativi agli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o agevolata realizzati dai Comuni;
    • congruità economica dei programmi di intervento di edilizia sovvenzionata ammessi a finanziamento con provvedimento regionale, esprimendosi sul rispetto dei vincoli tecnico - dimensionali ed economici, nonché sull'applicazione delle maggiorazioni ammesse ai massimali di costo deliberati dalla Giunta Regionale;
    • richiesta di autorizzazione il superamento dei massimali di costo ammissibili;
    • atti gestionali per la realizzazione delle opere.
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