TITOLO V - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 31- Gestione Aziendale - criteri
  1. La gestione Aziendale deve ispirarsi a criteri di efficienza efficacia e trasparenza, sotto il vincolo dell'economicità.
  2. Le relative misurazioni vengono effettuate sulla base di quanto indicato dal regolamento di contabilità.




Art. 32 - Canoni di locazione e tariffe
I canoni di fitto e le tariffe applicate per i servizi resi ad enti pubblici o a terzi, forniti dall'Azienda debbono, di norma, assicurare la copertura integrale di tutti i costi dei singoli servizi erogati, secondo i corretti principi contabili.




Art. 33 - Bilancio preventivo annuale
  1. L'esercizio aziendale coincide con l'anno solare.
  2. Il bilancio di previsione annuale è lo strumento contabile che quantifica, coordina e indirizza, in termini monetari, l'acquisizione e l'impiego dei fattori produttivi per lo svolgimento della gestione di ciascun esercizio nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario. Il bilancio preventivo, che predetermina il limite finanziario della gestione, è formulato sulla base dei criteri dell'art. 2423 bis del C.C. e secondo lo schema previsto dall'art. 2425 dl C.C. integrato da un preventivo di cassa. Il bilancio di previsione è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 ottobre di ciascun anno.
  3. Il regolamento di contabilità indica gli allegati che fanno parte integrante del bilancio di previsione.
  4. Al bilancio preventivo devono essere allegati i bilanci relativi ai singoli servizi regolati da convenzioni, o a singole iniziative proprie dell'Azienda, nonché i prospetti e le relazioni e la documentazione indicata nel regolamento di contabilità. Devono venire inoltre allegate le note previsionali e le relazioni programmatiche.




Art. 34 - Conto consuntivo
  1. Entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il Presidente deve sottoporre al Consiglio di Amministrazione, opportunamente convocato per l'approvazione, il bilancio consuntivo formulato secondo le prescrizioni contenute negli artt. 2423 e seguenti del C.C. deve contenere le informazioni richieste dal primo comma dell'art. 16 della L.R. n. 10 del 9.3.1995.
  2. Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere comunicati, a cura del Presidente, al Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima del termine fissato per l'approvazione.
  3. Il Collegio dei Revisori dei conti deve redigere apposita relazione al Consiglio sui risultati dell'esercizio, sulla tenuta della contabilità, fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione. La relazione del Collegio dei Revisori deve essere depositata presso la sede dell'azienda quindici giorni prima del giorno fissato per l'approvazione.
  4. Il bilancio consuntivo approvato con la nota integrativa e la relazione sulla gestione, nonché la relazione del Collegio dei revisori ed il verbale della seduta di approvazione, viene trasmesso alla Regione Veneto entro il termine di cui all'art. 17 della L.R. n. 10 del 9.3.1995.




Art. 35 - Conto consuntivo - risultati di esercizio
  1. L'utile di esercizio deve essere destinato nell'ordine:
    • al ripiano delle eventuali perdite degli esercizi precedenti;
    • alla costituzione del fondo di riserva ordinario;
    • alla costituzione del fondo di riserva straordinario;
    • al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti nell'entità prevista dal piano - programma.
  2. Alla costituzione del fondo di riserva ordinario si provvede assegnandovi non meno di un ventesimo degli utili netti annuali fino a che il medesimo abbia raggiunto almeno il 5° del patrimonio dell'Azienda.
  3. Nell'ipotesi di perdita d'esercizio si provvede alla sua copertura con il fondo di riserva o con i fondi accantonati all'uopo e, in caso di insufficienza, con il rinvio della perdita agli esercizi successivi.
  4. Quando risulta che il capitale di dotazione, in conseguenza delle perdite, è diminuito di oltre un terzo, il Consiglio di Amministrazione riferisce al presidente della Giunta Regionale sulla situazione economico - patrimoniale dell'Azienda con le osservazioni del Collegio dei revisori dei Conti per l'adozione dei provvedimenti di competenza.




Art. 36 - Vigilanza, controllo sugli atti e sugli organi
La Giunta regionale, nei modi dicembre e nei termini stabiliti dalla legge regionale 18 dicembre 1993 n.53 esercita la vigilanza ed il controllo sugli organi e sui sotto elencati atti dell'azienda:
  1. Statuto ed eventuali modifiche;
  2. Bilancio di previsione e bilancio consuntivo di esercizio;
  3. regolamenti di amministrazione e contabilità, regolamento e dotazione organica del personale. Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione di cui ai punti 1,2,3 sono trasmesse dal Presidente dell'A.T.E.R. alla Giunta Regionale, entro 20 giorni dalla loro adozione; gli altri atti deliberativi sono trasmessi dal Presidente dell'A.T.E.R. al Presidente della Giunta Regionale entro 10 giorni dalla loro adozione.
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