VOLTURA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
La voltura del contratto di locazione è prevista nell'articolo 12 della legge
regionale, che si occupa più propriamente del subentro nella domanda e nell'assegnazione in
caso di decesso del concorrente all'assegnazione o dell'assegnatario.
Nel caso di decesso dell’assegnatario subentrano nella titolarità dell’assegnazione e in concreto
nella titolarità del contratto di locazione i componenti del nucleo familiare, come definito
dall’art. 2 della legge regionale secondo l’ordine ivi indicato, e cioè il coniuge superstite, i
figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi, gli affiliati; ed inoltre il convivente more
uxorio (secondo il costume matrimoniale), gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo
grado, purché la convivenza con l’assegnatario abbia avuto inizio almeno due anni prima della data
del decesso dell’assegnatario.
Il diritto al subentro a favore dei componenti del nucleo familiare, oltre che nel caso di decesso
dell’assegnatario, è riconosciuto anche in caso di abbandono dell’alloggio da parte dell’assegnatario,
ma limitatamente agli appartenenti al nucleo originario della famiglia (cioè del nucleo familiare che
ha ottenuto l’assegnazione dell’alloggio) o a quello modificatosi per accrescimenti naturali ( è il
caso dei figli) o nei casi in cui è consentito l’ampliamento del nucleo familiare dell’assegnatario.
In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del
medesimo, l’ente gestore provvede all’eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi
alla decisione del giudice, cioè stipula il contratto di locazione dell’alloggio con il coniuge al
quale il giudice con la sua sentenza assegna l’abitazione.
In caso di cessazione della convivenza more uxorio, il genitore cui sia stata giudizialmente
affidata la prole, qualora non sia già assegnatario, subentra nell’assegnazione dell’alloggio e ha
diritto ad ottenere la voltura del contratto di locazione da parte dell’ente gestore. |
 |