VOLTURA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

La voltura del contratto di locazione è prevista nell'articolo 12 della legge regionale, che si occupa più propriamente del subentro nella domanda e nell'assegnazione in caso di decesso del concorrente all'assegnazione o dell'assegnatario.
Nel caso di decesso dell’assegnatario subentrano nella titolarità dell’assegnazione e in concreto nella titolarità del contratto di locazione i componenti del nucleo familiare, come definito dall’art. 2 della legge regionale secondo l’ordine ivi indicato, e cioè il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi, gli affiliati; ed inoltre il convivente more uxorio (secondo il costume matrimoniale), gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la convivenza con l’assegnatario abbia avuto inizio almeno due anni prima della data del decesso dell’assegnatario.
Il diritto al subentro a favore dei componenti del nucleo familiare, oltre che nel caso di decesso dell’assegnatario, è riconosciuto anche in caso di abbandono dell’alloggio da parte dell’assegnatario, ma limitatamente agli appartenenti al nucleo originario della famiglia (cioè del nucleo familiare che ha ottenuto l’assegnazione dell’alloggio) o a quello modificatosi per accrescimenti naturali ( è il caso dei figli) o nei casi in cui è consentito l’ampliamento del nucleo familiare dell’assegnatario.
In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l’ente gestore provvede all’eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla decisione del giudice, cioè stipula il contratto di locazione dell’alloggio con il coniuge al quale il giudice con la sua sentenza assegna l’abitazione.
In caso di cessazione della convivenza more uxorio, il genitore cui sia stata giudizialmente affidata la prole, qualora non sia già assegnatario, subentra nell’assegnazione dell’alloggio e ha diritto ad ottenere la voltura del contratto di locazione da parte dell’ente gestore.


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