L’assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Veneto sono disciplinate attualmente dalla legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, con le modifiche e le integrazioni apportate dalla legge regionale 16 maggio 1997, n. 14, che contiene la "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica".
Le norme contenute nella legge si applicano a tutti gli alloggi di edilizia sovvenzionata, cioè
agli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici, comprese le aziende municipalizzate
dipendenti dagli Enti locali, a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della
Regione, delle Province o dei Comuni, nonché agli alloggi acquistati, realizzati o recuperati
da enti pubblici non economici e utilizzati per le finalità sociali proprie dell’edilizia
residenziale pubblica.
Esse si applicano altresě agli alloggi realizzati dai Comuni con analoghi finanziamenti.
Sono esclusi dall’applicazione della legge regionale gli alloggi:
- realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
- realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata-convenzionata;
- di servizio, e cioè quelli per i quali la legge prevede la semplice concessione
amministrativa mediante disciplinare e senza contratto di locazione;
- di proprietà degli enti pubblici previdenziali (INPS, INAIL, INPDAP,ecc), purché
non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della
Regione;
- destinati a case albergo, comunità, o comunque ad attività assistenziali;
- facenti parte del patrimonio abitativo della Difesa.
L’edilizia agevolata è quella che consente di attribuire in proprietà o in locazione
ai meno abbienti le abitazioni mediante due tipi di incentivi:
la concessione di contributi a fondo perduto o di mutui a tasso agevolato.
L’edilizia convenzionata è quella che viene attuata a totale carico dei costruttori i quali
stipulano convenzioni con i Comuni per avere da questi particolari agevolazioni (tra cui un’area
compresa in un piano di zona), impegnandosi a loro volta a rispettare modalità e prezzi
concordati per le abitazioni.
All’edilizia agevolata e convenzionata non viene applicata la legge regionale.
Questa non riguarda nemmeno gli alloggi di servizio, che vengono dati in concessione mediante un
disciplinare, cioè un documento contenente le modalità di svolgimento di una
determinata attività. La concessione è un provvedimento con cui la pubblica
amministrazione (per esempio la Prefettura per le Forze dell’Ordine) amplia la sfera giuridica del
destinatario, concedendogli un diritto(nel nostro caso l’alloggio) di cui prima non era titolare.
L’alloggio di servizio è inteso quale abitazione assegnata, a tempo determinato, in
conseguenza di una prestazione di una determinata attività presso gli uffici del luogo in cui
si trova l’alloggio, concessa in connessione esclusiva e indissolubile alla specialità e
costanza di alcuni rapporti di impiego presso pubbliche amministrazioni.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale (20 ottobre 1996) i Comuni del Veneto
potevano escludere ed hanno escluso dall’applicazione della stessa legge regionale gli alloggi di
loro proprietà, purché non realizzati a totale carico dello Stato, ma che per le
modalità di acquisizione, per la destinazione funzionale, per la caratteristica dell’utenza
insediata o da insediare, con particolare riguardo alle esigenze di specifiche categorie sociali, o
per particolari caratteri di pregio storico-artistico, non fossero utilizzati o utilizzabili ai
sensi della legge regionale. |
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