OSPITALITÀ TEMPORANEA

L'ospitalità temporanea, che è un istituto assolutamente diverso da quello dell'ampliamento del nucleo familiare, trova la propria disciplina nell'art. 14 della legge regionale.
L’ospitalità temporanea di terze persone, senza alcuna formalità né autorizzazione è ammessa per un periodo non superiore a 4 mesi.
Qualora l’ospitalità si protragga per un periodo superiore ai 4 mesi, anche non consecutivi, nell’arco dell’anno solare, essa è ammessa esclusivamente dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte del Comune e dopo aver contemporaneamente provveduto alla relativa segnalazione all’ente gestore.
La mancata richiesta di autorizzazione entro 15 giorni dal superamento dei 4 mesi comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al doppio del canone dovuto, il cui importo viene versato nel fondo sociale.
Dal quarto mese in poi, l’ente gestore provvede ad integrare il canone di locazione con una indennità di occupazione determinata in considerazione della capacità reddituale della persona ospitata.
L’ospitato non acquista la qualifica di assegnatario, né ha alcun diritto al subentro nell’assegnazione in nessun momento sia nei confronti dell’assegnatario sia nei confronti dell’ente gestore.


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