OCCUPAZIONE ABUSIVA DEGLI ALLOGGI
L’occupazione abusiva degli alloggi é disciplinata dall’articolo 29 della
legge regionale.
Per tutti gli alloggi che vengono occupati senza titolo, il legale rappresentante dell’ente gestore
deve procedere con querela ai sensi dell’art. 633 del codice penale.
L’ente gestore, previa diffida con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dispone il
rilascio degli alloggi occupati senza titolo entro 15 giorni ed assegna lo stesso termine per la
presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
L’intimazione di rilascio nel termine di 30 giorni costituisce titolo esecutivo nei confronti degli
occupanti senza titolo, nel senso che per la sua attuazione si può richiedere l'assistenza della
forza pubblica, e non è soggetta a graduazioni o proroghe. |
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