Ottenere la "casa popolare" non significa averla per sempre: il diritto si
mantiene, senza essere sfrattati, solo se si rispettano le regole ed i doveri.
L’assegnatario deve rispettare le norme previste dalla legge regionale, dal contratto di locazione,
dai Regolamenti per gli assegnatari a locazione e per Autogestione dei servizi e degli spazi comuni,
cioè i "doveri" fondamentali che sono qui di seguito riportati sinteticamente e che
successivamente vengono approfonditi:
Qui di seguito vengono ripresi ed esaminati da vicino alcuni "doveri fondamentali" degli
assegnatari, sopra riportati sinteticamente, mentre per tutti gli altri doveri si rinvia agli
appositi capitoli inclusi nel presente modulo:
1. Pagare regolarmente il canone di locazione e presentare annualmente, entro
i termini di tempo indicati dagli Uffici, (generalmente nel periodo estivo) l’autocertificazione dei
redditi del nucleo familiare, percepiti nell’anno precedente, per permettere l’esatta determinazione
del canone per l’anno successivo.
La mancata produzione della documentazione relativa ai redditi del nucleo familiare comporta
l’applicazione dell’equo canone maggiorato del 150% e la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio.
Il ritardo nel pagamento del canone, anche di un solo mese, comporta l’addebito degli interessi
legali (dall'1.1.2002 al 3%).
Se non si paga il canone di locazione per un periodo superiore a quattro mesi scatta l’azione
legale per il recupero del credito o il procedimento per la decadenza dall'assegnazione. L’azione
legale può comportare, oltre all’applicazione degli interessi legali per il ritardo nel pagamento,
il pignoramento di beni e stipendi, lo sfratto esecutivo e il pagamento di tutte le spese legali
(avvocato, spese di causa, ecc).
La morosità superiore ai 4 mesi nel pagamento del canone di locazione può essere anche causa di
decadenza, per mezzo dell'attivazione del procedimento amministrativo previsto dall'art. 27 della
legge regionale.
La morosità può essere, tuttavia, sanata per non più di una volta nel corso dell’anno, qualora il
pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di 90 giorni dalla messa in mora.
Qualora la morosità sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell’assegnatario e per
questo motivo ne sia derivata l’impossibilità o la grave difficoltà di effettuare il regolare
pagamento del canone di locazione, anche con riferimento al nucleo familiare dell’assegnatario,
l’ente gestore può concedere proroghe, per il pagamento del canone, per periodi superiori a 4 mesi,
segnalando la morosità al Comune che dovrà verificare la possibilità di utilizzare il fondo sociale
di cui all'art. 21 della legge regionale.  2. Pagare regolarmente le spese per l'Autogestione dei servizi e degli spazi comuni.
Se non si pagano le spese per l'Autogestione entro i termini stabiliti dall'Assemblea degli
assegnatari in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e del consuntivo, può scattare,
da parte del Rappresentante dell'Autogestione o dell'Amministratore del Condominio, l'azione legale
per il recupero diretto delle quote o la richiesta di anticipazione delle quote avanzata all'ATER.
In caso di anticipazione è l'ATER che promuove l'azione legale per il recupero del credito. Anche in
questo caso l'azione legale può comportare il pagamento di tutte le spese legali, l'applicazione di
interessi legali, il pignoramento di beni e stipendi ed addirittura lo sfratto.
Inoltre gli assegnatari che si rendono morosi nel corso dell’autogestione sono considerati a tutti
gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione. Essi, pertanto, sono
soggetti alla decadenza dell’assegnazione prevista alla lettera f) del comma 1 dell’art.27 della
Legge Regionale e alle altre azioni extragiudiziarie e giudiziarie previste in caso di morosità del
canone di locazione. 
3. Occupare stabilmente l’alloggio assegnato
L’assegnatario ha 30 giorni di tempo dalla data di consegna per trasferirsi nell’alloggio assegnato
e lo deve occupare stabilmente, mantenendovi la residenza e la dimora.
Nel caso in cui non occupi stabilmente l’alloggio senza autorizzazione dell’Azienda, incorre nella
decadenza dall’assegnazione, perde il diritto all’alloggio e deve riconsegnare le chiavi. 
4. Non subaffittare, cedere l’alloggio ad altre persone od ospitarle senza
autorizzazione
L’appartamento deve essere occupato dall’assegnatario e dalla sua famiglia e non può essere
subaffittato o ceduto in tutto o in parte ad altri ; non si può subaffittare né cedere neanche
parte dei locali, ad esempio la cantina, il garage o una sola stanza ecc.
Gli ospiti che desiderano rimanere nell’alloggio per un periodo superiore a quattro mesi, anche non
consecutivi nel corso dell’anno solare, devono essere autorizzati dal Comune (dall’Agec nel caso del
Comune di Verona). L’ospitalità è maggiormente chiarita in un altro
punto. 
5. Non adibire l’alloggio o sue pertinenze (cantina, garage, ecc.) ad usi illeciti
od immorali o diversi dalla loro destinazione
L’assegnatario deve adibire l’alloggio solo ad abitazione e rispettare la destinazione degli altri
locali; non deve trasformare l’appartamento e/o le sue pertinenze in laboratorio, officina, ufficio,
né, a maggior ragione, può utilizzare l’alloggio e gli altri locali per scopi illeciti od immorali.
Utilizzare la casa per altri scopi non solo crea disagi agli altri abitanti del fabbricato ma
provoca la decadenza dall’assegnazione, con conseguente perdita del diritto al mantenimento della
"casa popolare". 
6. Non modificare i locali o gli impianti e non eseguire migliorie senza
autorizzazione
Ogni modifica ai locali assegnati o agli impianti o alle parti comuni deve essere preventivamente
autorizzata dall’ATER e, nei casi in cui occorre, anche dal Comune, per evitare pericoli per sé e
gli altri o abusi edilizi.
Non si possono spostare pareti, impianti, chiudere balconi o montare box o baracche in cortile senza
preventiva autorizzazione scritta, né si può pretendere, successivamente, il rimborso delle spese
sostenute.
La violazione delle norme relative all’attività edilizia comporta per l'Azienda l'obbligo di
denuncia degli abusi al Comune competente, con il conseguente rischio di andare incontro a severe
sanzioni di carattere amministrativo e penale, e di subire l’ordine di demolizione. 
7. Mantenere con cura l’alloggio ed eseguire la piccola manutenzione
Tenere con cura l’alloggio è importante per chi vi abita ed evita che l’assegnatario si veda
eventualmente addebitare spese per danni arrecati all’alloggio.
In caso di eventi dannosi imputabili a negligenza, inerzia, fatto illecito dell’utente, la
manutenzione ordinaria e straordinaria si deve intendere sempre a suo carico.
Inoltre sono a carico degli assegnatari i lavori riguardanti la manutenzione che sono indicati nel
vigente Regolamento per gli assegnatari a locazione.
E’ inutile effettuare richieste all’Azienda per lavori che spettano all’inquilino.
Gli interventi a carico degli assegnatari devono essere eseguiti a cura ed iniziativa degli stessi
inquilini, rivolgendosi a Ditte o ad artigiani di propria fiducia.
L’ATER non riconosce rimborsi per lavori, anche di competenza dell’Azienda, eseguiti direttamente
dagli assegnatari, neppure se resisi necessari per casi urgenti ed improrogabili. 
8. Rispettare il Regolamento per gli assegnatari a locazione
Al momento dell’ingresso nell’alloggio occorre leggere attentamente non solo il contratto di
locazione, ma anche il Regolamento per gli assegnatari, aggiornato e fornito dall’Azienda alla fine
di dicembre del 2000, ed, ove esiste, anche il Regolamento interno che contiene le regole che si
sono date gli utenti che abitano già nel fabbricato. 
9. Rispettare norme di buon vicinato
L'assegnatario deve in particolare osservare norme e comportamenti di buon vicinato, evitando di
arrecare disturbi agli altri assegnatari, in modo da permettere a tutti di vivere tranquilli, senza
discussioni, polemiche e litigi più o meno gravi che potrebbero degenerare e costringere gli
assegnatari a risponderne anche in sede penale di fronte all’Autorità giudiziaria.
Le controversie riguardanti i rapporti tra gli assegnatari, "in materia di immissioni di fumo
o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale
tollerabilità", sono di competenza del Giudice di pace.
Il cittadino può esporre verbalmente la questione che lo affligge al giudice di pace, che poi
formalizza l’atto, con una spesa di modesta entità.
Il giudice di pace, attivo dal I° maggio 1995, può conciliare le due parti in lite senza
l’assistenza degli avvocati o con, se le parti lo ritengono conveniente.
L’Azienda non può e non intende entrare nel merito delle dispute fra assegnatari quando queste
rivestono un carattere privato e personale. Anche in questo caso l'assegnatario danneggiato può
rivolgersi al Giudice di Pace, che dal 2 gennaio 2002 ha competenza penale per i reati minori,
consumati o tentati commessi da adulti, tra i quali rientrano le lesioni personali, i danneggiamenti,
le ingiurie, la diffamazione, la minaccia, la sottrazione di cose comuni, il deturpamento e
imbrattamento di cose altrui,ecc. In questo caso la persona offesa ha la possibilità di citare a
giudizio penale il presunto colpevole e il Giudice di pace può definire il procedimento a seguito
del risarcimento del danno e di altre condotte riparatorie, con la pena pecuniaria o con altre
sanzioni nuove, introdotte dal decreto legislativo 274/2000. 
10. Rispettare il Regolamento per l’autogestione dei servizi e degli
spazi comuni
E’ necessario usare con cura ed educazione anche gli spazi comuni (scale, ingressi, aree verdi,
cortili, spazi comuni, ecc.), senza arrecare disturbo agli altri inquilini e rispettandone la
destinazione d’uso.
Collaborare alla pulizia e alle gestione dei servizi e delle zone comuni, non ingombrare ingressi,
scale ed altri locali comuni con masserizie proprie e/o di terzi.
Rispettare le decisioni adottate a maggioranza dall’assemblea degli assegnatari per la gestione dei
servizi e degli spazi comuni.
Versare regolarmente al rappresentante dell’autogestione le rate delle spese comuni, deliberate
dall’assemblea.
Le controversie relative "alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di
case", cui si può assimilare l’autogestione dei servizi, sono di competenza del giudice di
pace, che si può occupare di cause per beni di valore fino a cinque milioni.
Le controversie relative alla validità delle riunioni, alla nomina del rappresentante
dell’autogestione e alla legittimità delle decisioni assunte dall’assemblea degli assegnatari sono,
invece, di competenza del Tribunale. 
11. Non tenere nei locali assegnati sostanze tossiche pericolose od altamente
infiammabili che possano creare pericolo
Tenere bombole di gas, contenitori di benzina o altre sostanze pericolose in cantina o garage può
rappresentare un pericolo per tutti, specialmente in caso di incendio o altre emergenze.
Tra l’altro è vietato per legge detenere bombole e/o autovetture a gpl nei locali interrati o
seminterrati (garage, cantine, ecc.).
In caso di incidenti con danni a persone e cose l’assegnatario ( e solo lui) ne risponde
personalmente. 
12. Consentire l’accesso per controlli e lavori di manutenzione
L’assegnatario deve consentire l’accesso all’alloggio, agli impianti, ai servizi e alle parti
comuni al personale e alle persone di fiducia dell’Azienda per controllare la tenuta e la buona
conservazione dell’alloggio e del fabbricato e per eseguire lavori di manutenzione o
ristrutturazione, in osservanza dei patti contrattuali. 
13. Restituire l’alloggio in buono stato di conservazione
In caso di recesso dal contratto di locazione da parte dell’assegnatario, annullamento,
decadenza dall’assegnazione o di risoluzione del contratto da parte dell’Azienda, l’assegnatario
risponde del deterioramento dell’alloggio avvenuto nel corso della locazione. Egli ha l’obbligo di
restituire l’alloggio in buono stato di conservazione, nello stato in cui lo ha ricevuto, in
conformità della descrizione che ne è stata fatta dalle parti al momento della consegna
dell’alloggio, salvo il deterioramento o il consumo derivante dal normale uso dell’abitazione.
Pertanto in occasione del ritiro delle chiavi, un incaricato dell’Azienda e l’assegnatario, in
contraddittorio accerteranno lo stato di conservazione dell’immobile, mediante apposito verbale
sottoscritto dalle parti.
Qualora nell’immobile, in base alle risultanze del suddetto verbale, risultino necessarie
riparazioni il cui onere sia da attribuirsi all’assegnatario, l’Azienda notificherà all’interessato
la natura e l’entità dei lavori occorrenti, con l’avvertimento che alla loro esecuzione sarà
provveduto a suo carico mediante incameramento, totale o parziale, della cauzione e il recupero,
nei modi e nei termini consentiti dalla legge, dell’eventuale eccedenza necessaria per coprire
l’intero importo della spesa da sostenere. 
|
 |