DISDETTA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

La disdetta del contratto di locazione è disciplinata dal contratto stesso.
L'assegnatario può disdire il contratto di locazione in qualsiasi momento, dando avviso all'Azienda con lettera-raccomandata almeno tre mesi prima della data di rilascio dell’alloggio.
In caso di disdetta l'inquilino ha anche l'obbligo di avvertire per iscritto, otto giorni prima, l'Azienda del giorno e dell'ora di riconsegna delle chiavi e di restituzione dell'alloggio libero e sgombero da persone e cose anche interposte.
La riconsegna dell'alloggio comporta anche il sopralluogo unitamente ad un incaricato dell'Azienda, per redigere, in contraddittorio, il verbale sullo stato di manutenzione dell'alloggio e delle sue pertinenze.
L’assegnatario, in caso di disdetta e di cessazione della locazione, sino al mese di consegna delle chiavi, è obbligato, a pagare il canone di locazione e le spese condominiali o dell'Autogestione direttamente all'amministratore o al rappresentante dell'autogestione, a risarcire l'Azienda dei danni arrecati all'alloggio durante il corso della locazione, fatto salvo il normale deterioramento causato dall'uso e a consegnare il libretto della caldaia.


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