Accanto ai doveri l’assegnatario ha, naturalmente, i suoi diritti, che sono molto importanti e che si possono così riassumere:

1) Abitare nell’alloggio praticamente a tempo indeterminato.
2) Subentro nel contratto per i familiari conviventi
3) Poter cambiare alloggio se quello ottenuto non è più adeguato alle attuali condizioni familiari o di salute, semprechè vi sia la disponbibilità
4) Avere un canone in funzione anche del reddito del proprio nucleo familiare
5) Votare e decidere sulla gestione dei servizi e delle parti comuni
6) Ospitare altre persone
7) Recedere dal contratto di locazione con preavviso di tre mesi
8) Usufruire dei servizi forniti dall’ATER:

Ora vediamo più da vicino alcuni di questi diritti, mentre per gli altri si rinvia agli appositi capitoli.

1. Abitare nell’alloggio praticamente a tempo indeterminato
Nell’ambito dell’Edilizia sovvenzionata, attualmente, a differenza del settore privato, il contratto dell’ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) non ha una scadenza prefissata e, pertanto, chi rispetta le norme contrattuali e legislative ovvero non rientra nei casi previsti per la decadenza dall’assegnazione, non rischia di finire in mezzo alla strada.
Nell’ambito dell’Edilizia agevolata attualmente il contratto ha la scadenza ogni quattro anni che sono rinnovabili pressoché in maniera automatica. Unica eccezione è l’impegno del conduttore a rilasciare l’alloggio entro sei mesi, qualora l’alloggio sia posto in vendita e lo stesso conduttore non intenda acquistarlo.

2. Subentro nel contratto per i familiari conviventi
Il coniuge, i figli, i parenti e i conviventi dell’assegnatario, che facciano parte del nucleo familiare originario fin dalla data di assegnazione, hanno diritto di subentrare nel contratto di locazione qualora l’assegnatario non ci sia più purché siano in regola con i requisiti previsti dalla legge regionale.
L’assegnatario ha diritto ad ampliare il proprio nucleo familiare in alcuni casi specifici, seguendo una precisa procedura che consente di ottenere l’autorizzazione da parte del Comune.
L’ampliamento del nucleo familiare costituisce, per il nuovo componente autorizzato, fatto salvo l’ordine di precedenza sopra indicato, diritto al subentro nell’assegnazione dell’alloggio e alla voltura del contratto di locazione.
L’ampliamento, al di fuori degli accrescimenti naturali, cioè della nascita di figli, è possibile esclusivamente nei seguenti casi:

  1. matrimonio;
  2. adozione di minore;
  3. convivenza more uxorio anche con figli naturali, riconosciuti;
  4. rientro nel nucleo familiare del coniuge dell’assegnatario che, già componente del nucleo medesimo, abbia poi abbandonato l’alloggio;
  5. rientro nel nucleo familiare del figlio che abbia abbandonato l’alloggio solo nell’ipotesi in cui l’assenza sia protratta per un periodo di tempo non superiore a 5 anni, secondo quanto attestato da certificato storico anagrafico;
  6. ricongiungimento familiare per i cittadini di paesi non appartenenti all’Unione europea, ottenuto in conformità alla normativa statale vigente.

Ai fini dell’estensione del diritto al subentro a favore di nuovi soggetti entrati successivamente a far parte del nucleo familiare titolare dell’assegnazione, al di fuori degli accrescimenti naturali, nei casi suddetti, l’assegnatario deve presentare domanda al Sindaco del Comune competente e all’ente gestore.
Dopo che l’ente gestore ha accertato che l’inclusione dei nuovi componenti nel nucleo familiare non comporta la perdita dei requisiti previsti per la permanenza nell’alloggio, entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta dell’assegnatario, il Comune provvede ad aggiornare la composizione del nucleo familiare originario, dandone comunicazione all’assegnatario richiedente.
L’eventuale variazione del canone, dovuta all’ampliamento del nucleo familiare, decorre dal mese successivo alla richiesta di ampliamento, se autorizzata dal Comune (Vedi anche voltura contratto di locazione).

3. Poter cambiare alloggio se quello ottenuto non è più adeguato alle attuali condizioni familiari o di salute
L’assegnatario può richiedere un cambio dell’alloggio se ha valide ragioni (per esempio se la famiglia è aumentata o diminuita, per avvicinarsi al luogo di lavoro e cura o a parenti, ecc.): vedasi capitolo su cambio di alloggio.

4. Avere un canone in funzione anche del reddito del proprio nucleo familiare
Mentre nel settore privato l’affitto è oggetto di libera contrattazione, nell’edilizia residenziale sovvenzionata si ha diritto a un canone che tiene conto non solo delle condizioni oggettive dell'alloggio, ma anche del reddito del proprio nucleo familiare.
Il canone può variare negli anni se il reddito familiare aumenta o diminuisce, dando tranquillità e garanzie economiche all’assegnatario (Vedi revisione canone di locazione).

5. Votare e decidere sulla gestione dei servizi e delle parti comuni
Nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica gli assegnatari hanno il diritto e il dovere di auto gestire i servizi e gli spazi comuni. Nell’assemblea ordinaria annuale gli utenti prendono tutte le decisioni in merito al funzionamento e alla gestione dei servizi, degli spazi e delle spese comuni, al regolamento interno, ecc., e provvedono ad eleggere un rappresentante dell’autogestione, che può essere interno od esterno, stabilendo l’eventuale compenso.
Gli assegnatari sono esclusi soltanto dalla gestione di quella parte della manutenzione che è a carico dell’Azienda.

6. Ospitare altre persone
L’ospitalità non comporta l’ampliamento del nucleo familiare.
L’assegnatario può, previa autorizzazione, ospitare terze persone, rispettando alcune regole.
La persona ospitata non acquista la qualifica di assegnatario né alcun diritto a subentrare nell’assegnazione dell’alloggio in nessun momento sia nei confronti dell’assegnatario sia nei confronti dell’ente gestore (ATER) (Vedi ospitalità temporanea).

7. Recedere dal contratto di locazione
L’assegnatario ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto di locazione, dando avviso all’Azienda con lettera-raccomandata almeno tre mesi prima della data di rilascio dell’alloggio (Vedi disdetta del contratto di locazione).

8. Usufruire dei servizi forniti dall’ATER
L’assegnatario ha diritto a fruire dei seguenti servizi forniti dall’Azienda:

  • assistenza manutentiva

Ad esclusione della piccola manutenzione che è a carico dell’assegnatario e fatta salva la diligenza del buon padre di famiglia nella conduzione della casa, l’ATER provvede, tramite ditte specializzate, in appalto, alla manutenzione dei fabbricati nei limiti dei fondi disponibili ed assegnati a tale scopo.

  • assistenza ed informazioni di carattere generale connesse al contratto di locazione, ai canoni, agli ampliamenti del nucleo familiare, ai subentri nel contratto di locazione, alla mobilità, alla vendita dell’alloggio, sul regolamento degli assegnatari in locazione, ecc.
  • assistenza ed informazioni di carattere generale sulla gestione delle parti comuni (autogestione, condomini e sui relativi regolamenti)

A questo scopo è possibile telefonare al numero verde dell’Azienda - servizio cortesia: 800-452727 che fornisce informazioni di carattere generale dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19 e il sabato dalle ore 9 alle ore 12,esclusi i giorni festivi.
Altre informazioni sono fornite sul Televideo di Tele Arena: pagine 350(indice)-351-352.
Per problemi tecnici e privati (riguardanti il singolo assegnatario) è necessario rivolgersi agli uffici.