DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE
Si tratta di un istituto disciplinato dall’articolo 27 della legge regionale.
La decadenza consiste nell’eliminazione dell’assegnazione dell’alloggio, che, a causa dell’insorgere
di nuove circostanze, non risponde più all’interesse pubblico.
La decadenza dall’assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune territorialmente competente
nel caso in cui l’assegnatario:
abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l’alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d’uso;
non abiti stabilmente nell’alloggio assegnato, salva autorizzazione dell’ente gestore, giustificata da gravi motivi;
abbia adibito l’alloggio ad attività illecite;
abbia perduto i requisiti prescritti per l’assegnazione, fatto salvo il requisito della non occupazione senza titolo di un alloggio di e.r.p., che sia stata sanata, utilizzando la normativa nazionale e/o regionale;
non abbia adempiuto alla convocazione per la stipulazione del contratto di locazione e la successiva consegna dell’alloggio, e all’occupazione-abitazione dell’alloggio entro 30 giorni dalla consegna o entro 45 giorni nel caso di lavoratore emigrato all’estero;
sia responsabile di grave e reiterata inosservanza delle norme del regolamento condominiale e dell’autogestione;
abbia una morosità nel pagamento dei canoni, spese di autogestione e oneri accessori superiore a 4 mesi, fatta salva la sanatoria, per non più di una volta nel corso dell’anno, con il pagamento del canone entro il termine di 90 giorni dalla messa in mora, o la concessione della proroga per il pagamento da parte dell’ente gestore, previste dall’articolo 22 della stessa legge regionale;
abbia superato il limite di reddito di cui all’articolo 28 della legge regionale, di cui si dirà specificamente nel punto successivo;
non abbia prodotto la documentazione del reddito nei termini di legge. Per il procedimento di dichiarazione della decadenza si applicano le stesse
disposizioni previste per l’annullamento, di cui all'art. 26 della legge
regionale, salvo i casi di superamento del limite di reddito o di mancata produzione della
documentazione sul reddito, per i quali si applica il procedimento previsto all’articolo 28.
In presenza di tali condizioni, accertate nel corso del rapporto di locazione, il Comune comunica
all’assegnatario, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le risultanze conseguenti gli
accertamenti compiuti e gli assegna un termine di 15 giorni per la presentazione di deduzioni
scritte e di documenti, dando contemporaneamente notizia all’ente gestore.
Il Sindaco richiede il parere della Commissione di cui all’art. 6 della stessa
legge regionale.
La Commissione comunica all’interessato l’avvio del procedimento di decadenza ed ha facoltà di
richiedere alle parti (l’assegnatario, il Comune e l’ente gestore) ulteriore documentazione
integrativa atta comprovare le circostanze emerse, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni.
Il parere della Commissione è obbligatorio e vincolante.
In conformità al parere emanato dalla Commissione, il Sindaco, entro i successivi 30 giorni,
pronuncia la decadenza dell’assegnazione che comporta la risoluzione di diritto del contratto.
La risoluzione di diritto del contratto significa che il contratto si intende risolto automaticamente,
senza dover ricorrere all’Autorità giudiziaria per avere una sentenza.
L’ordinanza del Sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio dell’alloggio, non superiore
a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e chiunque occupi
l’alloggio, non è soggetta a graduazioni o proroghe e ha carattere definitivo.
Che l’ordinanza del Sindaco costituisca titolo esecutivo significa che per la sua attuazione si può
richiedere l’assistenza della forza pubblica.
Per il periodo di permanenza è dovuta un’indennità di occupazione pari all’equo canone aumentato
del 150% ed ulteriormente maggiorata da un minimo del 25% ad un massimo del 50%. La maggiorazione è
versata nel fondo sociale, previsto dall’articolo 21 della stessa legge regionale.
Le spese per l’esecuzione coattiva del rilascio dell’immobile sono a carico dell’ente gestore.
Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito
Le modalità di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio in caso di superamento del limite di
reddito sono fissate all’articolo 28 della legge regionale.
L’assegnatario perde tale qualifica qualora, nel corso del rapporto, per due anni consecutivi,
superi per una quota maggiore del 75% il limite di reddito previsto per l’assegnazione.
Considerato l’attuale limite di reddito convenzionale per l’assegnazione pari a € 10846,00
(£. 21.000.000), in questo momento si perde la qualifica di assegnatario se il reddito del nucleo
familiare supera € 18.979,80 (£. 36.750.000) convenzionali, che diventano, per effetto
dell’abbattimento del 40%, € 31.633,01 (£. 61.250.000 ) nel caso in cui il nucleo familiare
fruisca soltanto di lavoro dipendente.
Ai fini della dichiarazione di decadenza il reddito dei figli dell’assegnatario non viene computato,
non viene preso in considerazione.
L’ente gestore, riscontrate le condizioni della decadenza, le comunica al Sindaco, che entro 30
giorni deve emettere l’ordinanza di decadenza, con conseguente perdita della qualifica di
assegnatario.
Gli inquilini, ricevuta l’ordinanza di decadenza, possono permanere nell’alloggio stipulando un
contratto di locazione il cui canone è fissato con le modalità di cui all’articolo 18, comma 1,
area di decadenza in relazione alla fascia di reddito di appartenenza, cioè pagando un canone pari
al 150%, o al 200% o al 250% dell’equo canone, secondo il reddito del nucleo familiare, in cui,
però, viene incluso anche il reddito dei figli dell’assegnatario, che non viene tenuto in
considerazione solo ai fini della dichiarazione di decadenza.
Nei casi in cui il reddito del nucleo familiare superi il triplo del limite di accesso (attualmente
€ 32.536,79 corrispondenti a £. 63.000.000 convenzionali, che sono pari a € 54.227,98
corrispondenti a £. 105.000.000 di reddito derivante esclusivamente da lavoro dipendente), la
decadenza deve essere eseguita entro 12 mesi dall’accertamento.
Per il periodo di permanenza nell’alloggio è dovuto un canone fissato con le stesse modalità di cui
sopra. |
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