CONDOMINIO
L'Azienda promuove o recepisce, a seguito dell'iniziativa dei condomini, la costituzione del
Condominio in particolar modo nei fabbricati in cui la maggioranza dei condomini è rappresentata
dagli assegnatari in proprietà, secondo le norme del codice civile di cui agli artt. 1117-1139.
In tutti i casi di cessione in proprietà degli alloggi l'Azienda allega al contratto di vendita un
Regolamento condominiale contrattuale, approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione dell'ex Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Verona n.24/4462 del 19/9/1979, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Gli assegnatari che acquistano l'alloggio sono obbligati all'osservanza del Regolamento per
l’Autogestione (art.5) sino alla formale costituzione del condominio.
Il problema degli alloggi pubblici in amministrazione condominiale è trattato, inoltre, ferme
rimanendo le norme del codice civile, all’articolo 25 della legge regionale. |
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