AUTOGESTIONE

L’autogestione vera e propria da parte degli assegnatari, prevista dalla legge regionale, riguarda solo i servizi accessori e gli spazi comuni ed è disciplinata dall’articolo 23 della legge regionale.
Per autogestione si intende il diritto riconosciuto agli assegnatari e, in questo caso anche l’obbligo, di provvedere alla gestione dei servizi e degli spazi comuni, autonomamente, per mezzo di persone (rappresentanti) scelte di norma, ma non obbligatoriamente, tra gli stessi assegnatari.
L'ATER promuove l’autogestione da parte dell’utenza, cioè degli assegnatari, dei servizi accessori e degli spazi comuni, sulla base di criteri indicati puntualmente nel "Regolamento per l’autogestione da parte dell’utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3159 del 10.6.1986 (B.U.R. n.36 del 25.7.1986), in attuazione dell’art. 37 della legge regionale n. 60 del 12.12.1984, integrato e modificato con delibera n. 2982 del 26.5.1987 (B.U.R. n. 40 del 17.7.1987).
Successivamente il Regolamento è stato aggiornato, dopo averlo sottoposto all'esame delle Organizzazioni Provinciali degli assegnatari e degli inquilini, ed approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda nella seduta del 3 ottobre 2000 e registrato all'Ufficio del Registro di Verona in data 31/10/2000 al N.7942 Atti Privati Serie 3^ ed entrato in vigore con decorrenza 1.01.2001.
L’autogestione riguarda:

  • la conduzione e la manutenzione ordinaria dei servizi, degli impianti, degli spazi e delle parti comuni, nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento per gli assegnatari in locazione;
  • la pulizia e l'uso delle parti comuni;
  • la fornitura dell’acqua, dell’energia e del riscaldamento, lo spurgo dei pozzi neri, la conduzione del depuratore e ogni altro servizio che competa agli assegnatari.

In esso è anche specificato che la conduzione e la manutenzione ordinaria degli impianti devono essere comunque affidate dall’autogestione a ditte o a persone competenti e specializzate, mediante contratto scritto.
Per quanto riguarda gli ascensori, la manutenzione ordinaria è affidata in abbonamento a ditte specializzate scelte dall'Autogestione ed autorizzate dall'Azienda.
Qualora l'Azienda provveda alla stipulazione di contratti di manutenzione completa, ordinaria e straordinaria, in abbonamento, la spesa relativa rimane a carico dell'Autogestione nella misura del 65%.
Sono organi dell’autogestione l’assemblea degli assegnatari appartenenti ad un unico organismo abitativo, così come individuato dall’ente gestore, e il rappresentante degli assegnatari, eletto dall’assemblea e scelto di norma tra gli assegnatari medesimi.


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