I casi di nullità dell'assegnazione sono disciplinati dall'art. 26 della legge regionale n.10/96, che riguarda più propriamente
l'istituto dello "annullamento dell'assegnazione".
L’annullamento dell’assegnazione consiste nell’eliminazione, con efficacia retroattiva, di un atto
amministrativo di assegnazione dell’alloggio già emanato, considerato illegittimo fin dall’origine,
cioè che presenta anomalie tali da renderlo annullabile.
In seguito all’annullamento, perciò, l’atto perde efficacia e validità fin dalla data della sua
emanazione, come se non fosse mai esistito.
L’annullamento dell’assegnazione viene disposto dal Sindaco del Comune competente nei seguenti
casi:
a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell’assegnazione
medesima;
b) per assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate
false.
In presenza di tali condizioni, accertate prima della consegna dell’alloggio ovvero nel corso del
rapporto di locazione, il Comune comunica all’assegnatario, con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, le risultanze conseguenti gli accertamenti compiuti e gli assegna un termine di 15
giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dando contemporaneamente notizia
all’ente gestore.
Per gli emigrati all’estero, nel caso in cui si tratta di accertamenti effettuati prima della
consegna dell’alloggio, i termini per le controdeduzioni sono raddoppiati a 30 giorni.
Il Sindaco richiede il parere della Commissione di cui all’art. 6 della stessa legge regionale e di
cui si è detto nel punto riguardante la formazione della "graduatoria definitiva".
La Commissione comunica all’interessato l’avvio del procedimento di annullamento ed ha facoltà di
richiedere alle parti (l’assegnatario, il Comune e l’ente gestore) ulteriore documentazione
integrativa atta a comprovare le circostanze emerse, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni.
Il parere della Commissione è obbligatorio e vincolante.
In conformità al parere emanato dalla Commissione, il Sindaco, entro i successivi 30 giorni,
pronuncia l’annullamento dell’assegnazione che comporta la risoluzione di diritto del contratto.
La risoluzione di diritto del contratto significa che il contratto si intende risolto
automaticamente, senza dover ricorrere all’Autorità giudiziaria per avere una sentenza.
L’ordinanza del Sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio dell’alloggio, non superiore
a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e chiunque occupi
l’alloggio, non è soggetta a graduazioni o proroghe e ha carattere definitivo.
Che l’ordinanza del Sindaco costituisca titolo esecutivo significa che per la sua attuazione si può
richiedere l’assistenza della forza pubblica.
Qualora la Commissione formuli parere favorevole all’annullamento dell’assegnazione, in quanto
questa è stata ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false,
provvede a trasmettere gli atti relativi anche alla competente autorità giudiziaria, perché sono
stati commessi reati di natura penale. |
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