I casi di nullità dell'assegnazione sono disciplinati dall'art. 26 della legge regionale n.10/96, che riguarda più propriamente l'istituto dello "annullamento dell'assegnazione".
L’annullamento dell’assegnazione consiste nell’eliminazione, con efficacia retroattiva, di un atto amministrativo di assegnazione dell’alloggio già emanato, considerato illegittimo fin dall’origine, cioè che presenta anomalie tali da renderlo annullabile.
In seguito all’annullamento, perciò, l’atto perde efficacia e validità fin dalla data della sua emanazione, come se non fosse mai esistito.
L’annullamento dell’assegnazione viene disposto dal Sindaco del Comune competente nei seguenti casi:

a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell’assegnazione medesima;
b) per assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.

In presenza di tali condizioni, accertate prima della consegna dell’alloggio ovvero nel corso del rapporto di locazione, il Comune comunica all’assegnatario, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le risultanze conseguenti gli accertamenti compiuti e gli assegna un termine di 15 giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dando contemporaneamente notizia all’ente gestore.
Per gli emigrati all’estero, nel caso in cui si tratta di accertamenti effettuati prima della consegna dell’alloggio, i termini per le controdeduzioni sono raddoppiati a 30 giorni.
Il Sindaco richiede il parere della Commissione di cui all’art. 6 della stessa legge regionale e di cui si è detto nel punto riguardante la formazione della "graduatoria definitiva".
La Commissione comunica all’interessato l’avvio del procedimento di annullamento ed ha facoltà di richiedere alle parti (l’assegnatario, il Comune e l’ente gestore) ulteriore documentazione integrativa atta a comprovare le circostanze emerse, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni.
Il parere della Commissione è obbligatorio e vincolante.
In conformità al parere emanato dalla Commissione, il Sindaco, entro i successivi 30 giorni, pronuncia l’annullamento dell’assegnazione che comporta la risoluzione di diritto del contratto.
La risoluzione di diritto del contratto significa che il contratto si intende risolto automaticamente, senza dover ricorrere all’Autorità giudiziaria per avere una sentenza.
L’ordinanza del Sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio dell’alloggio, non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e chiunque occupi l’alloggio, non è soggetta a graduazioni o proroghe e ha carattere definitivo.
Che l’ordinanza del Sindaco costituisca titolo esecutivo significa che per la sua attuazione si può richiedere l’assistenza della forza pubblica.
Qualora la Commissione formuli parere favorevole all’annullamento dell’assegnazione, in quanto questa è stata ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false, provvede a trasmettere gli atti relativi anche alla competente autorità giudiziaria, perché sono stati commessi reati di natura penale.