L’assegnazione degli alloggi avviene mediante pubblico concorso indetto di norma annualmente dai Comuni territorialmente competenti entro il 30 SETTEMBRE di ogni anno.
Il bando di concorso indica:
1) L’ambito territoriale
2) I requisiti necessari per l’accesso
3) Le modalità per la determinazione dei canoni
4) Il termine per la presentazione della domanda
5) I documenti da produrre contestualmente alla domanda
La domanda deve essere ritirata e consegnata presso gli uffici del Comune ove si ha la residenza o si svolge l'attività lavorativa. Per il Comune di Verona bisogna rivolgersi all’AGEC, Azienda delegata dal Comune.
La domanda consiste nella compilazione di un modello già predisposto dalla Giunta Regionale, che contiene i requisiti e le condizioni oggettive e soggettive, necessarie per i richiedenti ed il loro nucleo familiare, in base alle quali verranno assegnati dei punteggi.
All’istruttoria della domanda provvede il Comune che ha indetto il bando (o l'AGEC per il Comune di Verona), verificando la completezza e la regolarità della stessa e della documentazione prodotta. Entro 90 giorni dalla data di scadenza del bando, il Comune o l'AGEC (per il Comune di Verona) provvede all’attribuzione dei punteggi ed alla formazione e approvazione di una graduatoria provvisoria.
Per l’esecuzione delle suddette funzioni, i Comuni possono avvalersi, previa convenzione, delle ATER o delle Aziende Comunali ove esistono. Nell'ambito della provincia di Verona, molti Comuni hanno stipulato apposita convenzione con l'ATER di Verona. A tale scopo, la Regione ha istituito un’apposita COMMISSIONE presso l'ATER.
La graduatoria provvisoria
Decorsi i 90 giorni dalla scadenza del bando di concorso, il Comune approva e pubblica nell'Albo pretorio, per 30 giorni consecutivi, la graduatoria provvisoria. Essa contiene i nominativi delle persone ritenute idonee all’assegnazione, con l'indicazione del relativo punteggio attribuito, e di coloro che sono stati esclusi motivandone l’estromissione.
Entro 30 giorni, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione provinciale apposita, presieduta da un magistrato ed istituita dal Presidente della Giunta Regionale, da depositare presso il Comune territorialmente competente. Entro 10 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi, il Comune o l'Azienda comunale, trasmette alla Commissione la graduatoria provvisoria, unitamente ai ricorsi.
La graduatoria definitiva
La commissione, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dai Comuni, assume le decisioni sui ricorsi e le comunica al Comune o all'Azienda Comunale che provvede alla redazione ed approvazione della Graduatoria Definitiva.
Questa viene pubblicata nell’Albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, con l’indicazione dei modi e dei termini per i ricorsi, che possono essere presentati al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) entro 60 giorni.
Assegnazione degli alloggi
L’assegnazione degli alloggi in locazione agli aventi diritto è disposta con un’ordinanza del Sindaco del Comune o suo delegato territorialmente competente.
Gli enti gestori degli alloggi, ATER o altre Aziende Comunali, sono tenuti a comunicare al Comune gli alloggi disponibili per l’assegnazione entro 8 giorni dalla data di disponibilità.
Nel momento in cui vi sia la disponibilità di alloggi, il Sindaco invita, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i concorrenti della graduatoria definitiva alla scelta dell’alloggio e fissa, in accordo con l’ente gestore, il giorno per la scelta dello stesso. La scelta degli alloggi è effettuata secondo il numero dei componenti del nucleo familiare. In caso di mancata presentazione ingiustificata, l’assegnatario decade dal diritto di scelta dell’alloggio. I concorrenti possono rinunciare, con motivazione ritenuta giustificata, all’alloggio ad essi proposto senza perdere il diritto di scelta, accedendo alla possibilità di sceglierne un altro, disponibile in un secondo momento.
In caso di decesso del concorrente all'assegnazione, subentrano nella titolarità della domanda i componenti del nucleo familiare come definito in precedenza e secondo l'ordine ivi indicato, purché la convivenza prescritta abbia avuto inizio almeno 2 anni prima della data del decesso.
Effettuata la scelta, il Sindaco o suo delegato provvede all’ordinanza di assegnazione. L’ente gestore provvede, poi, alla convocazione dell’assegnatario per la stipula del contratto di locazione.
L’assegnatario è tenuto ad occupare, cioè ad abitare, l’alloggio entro 30 giorni dalla consegna, salvo proroga che può essere concessa dall’ente gestore a seguito di motivata istanza. La mancata occupazione-abitazione dell’alloggio è motivo di decadenza dall'assegnazione.
Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
Il Comune procede all'assegnazione degli alloggi fra i concorrenti utilmente inseriti in graduatoria.
Esso, però, può anche, in base all'art. 11 della legge regionale, riservare un’aliquota non superiore al 15% degli alloggi da assegnare annualmente con proprio provvedimento per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti esecutivi, sgombero di unità abitative da recuperare, o per provvedere a favore di particolari categorie sociali. Tale limite può essere elevato, previa autorizzazione della Giunta regionale, nei Comuni ad alta tensione abitativa.
I beneficiari degli alloggi riservati devono possedere i requisiti prescritti per i concorrenti all’assegnazione.L’assegnazione degli alloggi riservati è effettuata con ordinanza del Sindaco con le modalità stabilite dalle deliberazioni comunali.
Un’ulteriore quota, non superiore al 10%, è riservata per assegnazioni annuali a favore delle forze dell’ordine. Qualora questa aliquota rimanga totalmente o parzialmente inutilizzata, la disponibilità residua si aggiunge alla riserva del 15%, di cui si è detto sopra.Anche le assegnazioni di alloggi a favore delle forze dell’ordine vengono effettuate con ordinanza del Sindaco, ma su proposta annuale della Prefettura interessata, e sono equiparate alla concessione di alloggi di servizio. Ferma restando l’applicazione dello stesso canone di locazione che viene applicato nei confronti degli altri assegnatari, le assegnazioni decadono con la cessazione dell’assegnatario dal servizio. Nel caso che la cessazione dal servizio sia dovuta a infermità è concessa, previa domanda dell’interessato, una proroga fino a tre anni dalla decadenza dell’assegnazione. Se la cessazione del servizio è dovuta al decesso dell’assegnatario, per la durata di tre anni subentrano nella titolarità dell’assegnazione i componenti del nucleo familiare, come definito dall’art. 2 della stessa legge regionale, e secondo l’ordine ivi indicato, purché la convivenza prescritta abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di decesso.
Nelle situazioni di emergenza abitativa, il Comune può procedere a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni, in deroga al possesso dei requisiti e alle stesse modalità stabilite dalla deliberazione comunale per la riserva. |
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