ALLOGGI IN VENDITA AGLI ASSEGNATARI

Vendita alloggi ai sensi della legge regionale n. 11 del 13 aprile 2001.
Modalità, requisiti, prezzo, pagamento e vincoli.


> Immobili in vendita
con Asta Pubblica
> Immobili in locazione
> Alloggi in vendita agli
assegnatari

Con la Legge Regionale del 16 Agosto 2002 n. 29 la Regione Veneto nel modificare/integrare quanto stabilito dalla Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11, legge che ha conferito funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha voluto disciplinare la normativa riguardante la vendita degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, cioè tutti quelli alloggi realizzati o recuperati dai comuni e dalle ATER per le finalità dell’edilizia residenziale pubblica, con onere a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché quelli acquisiti in proprietà dagli stessi enti a seguito del trasferimento del patrimonio abitativo pubblico.
E' importante inoltre ricordare che con l’entrata in vigore della L.R. 11/2001 la Legge 560/93, con la quale l’ATER ha proceduto alla vendita di parte del proprio patrimonio in questi ultimi anni, è stata superata.
Infatti la legge regionale 11/2001 all’art. 65 ai commi 1bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies ha stabilito nuovi criteri di vendita che andremo a sviluppare più avanti.
Pertanto a seguito della modifica normativa ATER ha predisposto, con propria delibera n. 7/14356 del 7/12/2004 un nuovo piano di vendita con il quale vengono individuati gli alloggi da porre in vendita prevalentemente tra quelli che sono inseriti in fabbricati già parzialmente venduti.

Per ultimo la Regione Veneto con Deliberazione Consiliare del 10/11/2005 n. 62 ha autorizzato la proposta di vendita formulata da ATER Verona dando così il via alla vendita degli alloggi agli assegnatari che ne hanno diritto.

In sintesi si elencano le parti essenziali della L.R. 11/2001,riferite alla vendita, di cui ai commi 1bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies dell’art. 65:

Prezzo dell’alloggio.
Il prezzo dell’alloggio sarà pari al valore di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato sulla base di perizia asseverata, diminuito del venti per cento.
Chi ha il diritto ad acquistare.
Hanno titolo all’acquisto degli alloggi soltanto gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducono un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultano in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori.
In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell’assegnatario.
Pagamento.
Il pagamento del prezzo di cessione dell'alloggio può essere effettuato solo con pagamento in unica soluzione.
Vincoli previsti per gli acquirenti.
Gli alloggi acquistati, dagli assegnatari, non possono essere alienati prima che siano trascorsi dieci anni dalla data dell’acquisto, salvo i casi di incremento del nucleo familiare di almeno due unità ovvero di trasferimento dell’acquirente in un comune distante più di cinquanta chilometri da quello di ubicazione dell’immobile.